L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato con la circolare n. 9/E, del 23 luglio 2021 (pagg. 35 e 36), l’obbligo di mantenimento dei requisiti nel tempo, ai fini dei successivi controlli, durante tutto il periodo di fruizione dei benefici (attualmente minimo 3 anni).
Per accedere al credito d’imposta sui beni strumentali 4.0, oltre alla verifica preventiva della localizzazione degli investimenti all’interno degli allegati della Legge 232/2016, sarà necessario verificare il rispetto dei singoli requisiti necessari per beneficiare dell’agevolazione, a seconda degli allegati di riferimento.
Per le aziende che hanno già beneficiato in precedenza del credito d’imposta beni strumentali 4.0 è fondamentale prestare attenzione al mantenimento dei requisiti, verificando se ci sono condizioni che potrebbero portare alla perdita dei benefici precedentemente ottenuti.
Il beneficiario è inoltre indicato come responsabile di documentare adeguatamente tale mantenimento, anche attraverso adeguate e sistematiche relazioni.
Beni strumentali 4.0: le condizioni che portano alla perdita del beneficio
Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1060 della Legge 178/2020, se i beni agevolati con il credito d’imposta beni strumentali 4.0 vengono ceduti a titolo oneroso o sono stati destinati a strutture produttive all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) prima del 31 dicembre secondo anno successivo a quello di entrata in esercizio (per beni non 4.0) o a quello di interconnessione (per beni 4.0), il credito d’imposta deve essere ridotto escludendo dalla base di calcolo originaria il relativo costo.
Quindi, se il credito d’imposta è già stato utilizzato in compensazione, l’importo utilizzato deve essere restituito dall’impresa entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta in cui si verificano tali eventi.
Beni strumentali 4.0: garantire la continuità dell’investimento e che il beneficio non venga meno
Al fine di garantire la continuità del credito d’imposta beni strumentali 4.0 e la stabilità degli investimenti sostenuti attraverso tale agevolazione si seguiranno le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36 della Legge 205/2017 sugli investimenti sostitutivi.
Di conseguenza, il beneficio non cessa se, nello stesso periodo d’imposta in cui avviene il realizzo, la società:
- Sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, avente caratteristiche tecnologiche analoghe (o superiori) a quelle previste dall’allegato A alla L. 232/2016;
- Attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, L. 232/2016.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito (ma sussistono comunque le altre condizioni sopra descritte), il beneficio continua per le restanti quote fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Mantenimento degli investimenti 4.0: altre indicazioni
Per evitare la revoca del beneficio nei controlli successivi:
- I soggetti che beneficiano del credito d’imposta beni strumentali 4.0 devono conservare idonea documentazione comprovante l’effettivo sostegno e la corretta determinazione dei costi ammissibili.
- Devono riportare sulle fatture e sugli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati un riferimento esplicito alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020.
In caso d’interconnessione:
Per i beni 4.0 si ricorda che per poter usufruire del credito d’imposta è necessario verificare il requisito dell’interconnessione.
- L’interconnessione può essere realizzata anche in un anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento e in cui il bene è entrato in funzione, a condizione che le caratteristiche tecniche richieste dallo standard 4.0 fossero già presenti nel bene prima del suo primo utilizzo o messa in servizio.
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