Bonus 5.0, 6,3 milioni di euro sono le risorse messe a disposizioni per supportare l’innovazione digitale nelle PMI, è quanto prevede l’art. 38 del dl Pnrr, il decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 (in Gu n. 52) che regola la “Transizione 5.0”.
Inoltre, l’accesso al credito d’imposta può essere concesso fino al 45% della spesa e fino a 50 milioni di euro per gli investimenti ammissibili che verranno realizzati nel 2024 e nel 2025.
A chi è riconosciuto il bonus 5.0?
Il bonus 5.0 è riconosciuto se viene certificato un risparmio energetico di almeno il 3% della struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% dei processi produttivi interessati dall’agevolazione, rispetto al periodo antecedente all’avvio dell’investimento agevolato.
Questo rappresenta una notevole differenza con il bonus 4.0 che prevedeva incentivi automatici calcolati dall’impresa e utilizzabili direttamente in compensazione nel modello unificato F24.
Bonus 5.0: i beneficiari
Possono accedere alla “Transizione 5.0” tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione e regime fiscale per la determinazione del reddito, che effettueranno nuovi investimenti negli anni 2024 e 2025, nell’ambito dei progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici.
Per quanto riguarda il risparmio energetico, possono accedere al bonus 5.0 gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui:
- Allegati A e B annessi alla legge 232/2016 e che sono “interconnessi”, cioè gli stessi beni già previsti dal Piano 4.0.
- Il beneficio, però, è riconosciuto a condizione che attraverso tali beni si ottenga una riduzione complessiva dei consumi energetici della struttura produttiva a cui si riferisce il progetto di innovazione di almeno il 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Per quanto riguarda invece i beni immateriali di cui l’allegato B, rientrano nel bonus 5.0:
- Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza che garantiscono il monitoraggio e la visualizzazione continui dei consumi energetici e dell’energia prodotta e consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica;
- Software relativi alla gestione aziendale se acquistati congiuntamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Bonus 5.0: autoproduzione da fonti rinnovabili
Il Piano 5.0 sostiene l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi i sistemi di accumulo energetico.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, sono considerati ammissibili:
- Solo gli impianti con moduli prodotti negli Stati membri dell’UE con un’efficienza a livello di modulo pari ad almeno il 21,5%.
- Sono ammissibili anche i moduli fotovoltaici, sempre prodotti nell’Unione, con un’efficienza delle celle pari almeno al 23,5%.
- Gli investimenti in sistemi che comprendono moduli con efficienza cellulare almeno pari al 23,5% o composti da celle bifacciali con efficienza cellulare almeno pari al 24% concorrono a costituire la base per il calcolo del credito d’imposta in pari importo, rispettivamente, al 120% e il 140% del suo costo.
Bonus 5.0: formazione del personale
Possono beneficiare del credito d’imposta nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolati e, comunque, fino a un massimo di 300mila euro, a condizione che le attività formative siano svolte da soggetti esterni individuati dal decreto Mimit.
Le spese di formazione del personale è destinato all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie rilevanti e i processi produttivi per la transizione digitale ed energetica.
Bonus 5.0: processo per accedere al bonus
Ricordiamo che l’accesso al bonus 5.0 non è automatico, quindi ci sono diverse procedure da seguire ai fine dell’utilizzo del credito.
Di seguito i passaggi per accedere al bonus 5.0:
- L’impresa dovrà inviare al Gse le comunicazioni periodiche, relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, in base alle quali verrà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile nel limite massimo di quello prenotato.
- Il Gse, a sua volta, verifica la completezza della documentazione e trasmette quotidianamente al Mimit l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato (assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto a livello nazionale).
- L’impresa dovrà infine effettuare la comunicazione, corredata dalla certificazione, del completamento dell’investimento sempre al Gse, il quale trasmetterà all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Certificazione
Per accedere al bonus è necessario attestare la riduzione dei consumi energetici ottenibile attraverso gli investimenti agevolabili previsti e l’effettiva realizzazione degli stessi. Queste certificazioni devono essere rilasciate da un valutatore indipendente, che sarà individuato con decreto Mimit.
In particolare dovrà essere attestata:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti come da certificazione ex ante.
Per le Pmi le spese sostenute di certificazione potranno essere riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 10.000 euro.
Bonus 5.0: aliquote
Come menzionato sopra, il credito d’imposta Transizione 5.0 è riconosciuto a progetti di innovazione che prevedano un risparmio energetico non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento agevolabile non inferiore al 5%. Ecco le misure prevedute dal credito:
Scaglioni d’investimento | Bonus per riduzione del 3% o 5%
| Bonus per riduzione del 6% o 10% | Bonus per riduzione del 10% o 15% |
Fino a 2,5 mln di euro | 35% | 40% | 45% |
Oltre i 2,5 mln e fino a 10 mln di euro | 15% | 20% | 25% |
Oltre 10 mln e fino a 50 mln di euro | 5% | 10% | 15% |
Bonus 5.0: Utilizzo del credito
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2025 esclusivamente a titolo di compensazione decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE dell’elenco dei beneficiari all’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, l’intero credito può essere compensato quasi immediatamente dopo aver ottenuto l’approvazione da parte degli interessati.
L’ammontare non ancora utilizzato al 31 dicembre 2025 va riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Bonus 5.0: cumulabilità
Il bonus 5.0 non è cumulabile con benefici previsti dalla Zes unica, né con il credito Industria 4.0, anche se i beni 5.0 devono soddisfare anche i requisiti richiesti per i beni 4.0.