Bonus energetici. 16 novembre è la data nel quale le imprese energivore, gasivore e non energivore/gasivore potranno anticipare l’utilizzo dei bonus energetici per gli acquisti di energia elettrica e gas effettuati nel 2023.
Lo stabilisce il Decreto proroga (D.lgs. 132/2023) che dal 31 dicembre 2023 ha anticipato al 16 novembre 2023 il termine entro il quale le imprese penalizzate dall’aumento dei costi energetici possono beneficiarne, tramite compensazione o cessione, del credito d’imposta per le spese di acquisto di energia elettrica e/o gas, corrispondenti al primo e al secondo trimestre del 2023 (si ricorda che il Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 aveva fissato come scadenza il 15 settembre 2023)
Tuttavia, per alcune imprese energivore, gas intensive e non energivore/gas, anticipare le condizioni per la fruizione dei bonus possa rappresentare un vantaggio, non si può trascurare che, grazie alla riduzione dell’intervallo di tempo entro il quale i crediti d’imposta in questione possono essere compensati o ceduti, alcune aziende potrebbero correre il rischio di trovarsi nella situazione di non poter utilizzare parzialmente (o nel peggiore dei casi completamente) i bonus energetici accumulati.
In pratica tale scadenza vale sia per le imprese che hanno sostenuto le spese ammissibili, sia per i cessionari che hanno acquisito il credito.
Contributi spettanti
Si ricorda che i contributi spettanti alle imprese energivore per l’acquisto di energia elettrica e gas nel primo trimestre 2023 sono i seguenti (a valere sulle spese sostenute):
- 45% a favore delle imprese energivore;
- 35% a favore delle imprese non energivore;
- 45% a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale;
- 45% a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas.
Si precisa inoltre che, trascorso il periodo di compensazione con F24, anche il periodo di comunicazione relativo alla cessione dei crediti dovrà essere anticipato per effetto della ridefinizione del calendario.
Leggi l’articolo: Cessione credito d’imposta energia elettrica e gas.
Proroga per i risparmiatori
La proroga dei termini contenuta nel d.lgs. 132/2023 si riferisce, invece, allo slittamento dal 31 luglio al 15 ottobre 2023 del termine entro il quale i risparmiatori che hanno investito in azioni di banche successivamente cadute in default devono comunicare eventuali nuove IBAN sul quale riceveranno il bonifico dell’importo di compensazione aggiuntiva pari al 10% del valore dei titoli all’epoca posseduti.
La legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) modificata dalla legge 58/2019 e integrata dalla legge di bilancio 2020 (n. 160/2019), dal decreto legislativo 18/2020, dalla legge 77/2020 e dalla 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo di Indennizzo dei Risparmiatori (FIR), il cui stanziamento è destinato a risarcire (parzialmente) i risparmiatori che hanno subito un ingiusto danno dalle seguenti banche con sede in Italia (poste in liquidazione coatta amministrativa dopo 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018): Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Casa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, Bcc Brutia, Bcc Paceco, Panca Padovana Credit Cooperativa, Crediveneto, Banca Popolare delle province di Calabria.
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