Bonus Pubblicità per l’anno 2021
Dal 1° al 31 marzo 2021 sarà possibile presentare all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione che consente l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021.
Doppio regime e novità 2021-2022 per il Bonus Pubblicità
La nuova disciplina prevede un regime differenziato, a seconda della tipologia degli investimenti, per il riconoscimento del credito d’imposta.
- Per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
- Per quanto riguarda gli investimenti effettuati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali” il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1%.
In presenza di una richiesta di accesso all’agevolazione per investimenti su entrambi i canali ,Stampa ed Emittenti tv-radio locali, il credito d’imposta complessivamente richiesto da ciascun beneficiario sarà determinato sommando i due crediti calcolati come sopra indicato.
Resta ferma l’applicazione del limite del regime de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.
Bonus Pubblicità: Fasi successive alla presentazione della domanda.
- Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.
- I richiedenti dal 1° al 31 gennaio 2022, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva.
- Successivamente, il Dipartimento pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti beneficiari e il credito d’imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione degli F24, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione.
Il codice tributo da utilizzare nell’ F24 è “6900”.
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