Bonus sanificazione 2020 per chi ha scelto di lavorare in sicurezza
Bonus sanificazione al via: dal 20 luglio 2020 al 7 Settembre 2020 parte la fase di invio della comunicazione delle spese sostenute e da sostenere, entro il 31 dicembre 2020.
Il credito d’imposta del 60% spettante non potrà superare l’importo massimo di 60.000 euro e sarà calcolato sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2020.
Ultimi aggiornamenti, il credito d’imposta per sanificare vale anche per le spese edili sui nuovi posti.
L’agenzia delle Entrate con la risposta ad un interpello chiarisce alcuni dubbi sull’applicazione del credito d’imposta per l’adeguamento dei posti di lavoro e del credito d’imposta per la sanificazione previsti dal decreto Rilancio.
Il bonus esclude tra le spese agevolabili quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.Non sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di un compattatore, per l’installazione di un impianto di condizionamento/ areazione e per l’installazione di un montacarichi, non essendo riconducibili né agli interventi edilizi né agli interventi per l’acquisto di arredi di sicurezza e non essendo prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività.
Invece, sono agevolabili le spese edilizie per il ripristino della pavimentazione e il rifacimento dell’impianto elettrico in seguito agli interventi edili necessari per modificare il layout della struttura necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Sars-Cov 2.
Pronto il codice tributo per il fondo perduto sanificazione!
“6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.
Ecco l’elenco delle spese che rientrano nell’agevolazione sanificazione 2020
Sono, agevolabili, le spese sostenute nel 2020 e riguardanti:
- Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; deve trattarsi di spese finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19;
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Per poter usufruire del bonus, è necessario richiedere il rilascio, da parte del soggetto che ha eseguito la sanificazione, di una apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti
Soggetti beneficiari del Bonus sanificazione
Il bonus sanificazione 2020 è previsto per:
- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento.
- Le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2020
Modulistica per far richiesta dell’agevolazione fiscale
Operativamente occorre compilare il modello dell’Agenzia delle Entrate ed inviarlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 20 Luglio2020 al 07 Settembre 2020.
Questo significa che occorre indicare sia le spese sostenute dall’inizio dell’anno alla data di invio del modello sia quelle che si intende sostenere fino al 31 Dicembre 2020.
Il credito d’imposta massimo spettante per ciascun soggetto è pari a 60mila euro (ovvero massimo 100mila euro di spese agevolabili), con un limite complessivo di 200 milioni di euro.
Quindi, non è ancora possibile conoscere l’entità del bonus spettante, visto che la somma di 200 milioni di euro verrà ripartita tra tutti i soggetti che ne facciano richiesta e successivamente sarà la stessa Agenzia delle Entrate a comunicarla. Quindi, esiste la concreta possibilità che l’entità del bonus possa essere anche di molto inferiore al 60% attualmente prevista.
Ricordiamo, infine, che affinché le spese sostenute possano essere considerate agevolabili è necessario che le fatture relative siano state pagate con metodo tracciato (bonifico, assegno, carta di credito)
Oltre al Bonus sanificazioni, puoi richiedere altre agevolazioni come il credito d’imposta mezzogiorno!