Possono beneficiare di un credito d’imposta anche le imprese che hanno registrato incrementi dei costi di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023.
Queste sono le percentuali di ogni azienda:
Imprese a forte consumo di energia elettrica.
Riguardo alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023:
I Trimestre | 45% della spesa |
II Trimestre | 20% della spesa |
Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore.
A proposito della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre 2023:
I Trimestre | 35% della spesa |
II Trimestre | 10% della spesa |
Imprese a forte consumo di gas naturale.
A proposito della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo e secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici:
I Trimestre | 45% della spesa |
II Trimestre | 20% della spesa |
Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.
A proposito della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo e secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici:
I Trimestre | 45% della spesa |
II Trimestre | 20% della spesa |
Credito d’imposta energia elettrica e gas: la novità sulla cedibilità.
Le società beneficiarie possono cedere i crediti a terzi, alle seguenti condizioni:
- Il credito può essere ceduto “solo integralmente” dalle società beneficiarie ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione, salva la possibilità di ulteriori due cessioni solo se effettuate a favore di “soggetto qualificato”. (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione);
- In caso di assegnazione del credito d’imposta, le società beneficiarie richiederanno la conformità dei dati relativi alla documentazione che dimostri la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito stesso.
Altri punti sulla cessione del credito
- Il trasferimento deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate entro il 18 dicembre 2023. Il mancato rispetto di tali disposizioni rende il trasferimento inefficace ai fini fiscali dinanzi all’Agenzia delle Entrate.
- Gli assegnatari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, utilizzando il modello F24, entro il 31 dicembre 2023.
- Con il provvedimento prot. 116285 del 04.03.2023, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato la comunicazione della cessione dei crediti in questione, disposta con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30.06.2022, anche ai crediti maturati nel primo trimestre 2023, mentre con prot. 237453 del 27.06.2023 comprendeva anche il secondo trimestre 2023.
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