Il periodo di utilizzo dei crediti energia elettrica e gas per il 1° e 2° trimestre 2023 è anticipato di un mese e mezzo rispetto al periodo originario, come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 29/09/2023, n. 132.
“Credito d’imposta acquisto energia elettrica e gas naturale ( art. 7 ) – Il Decreto anticipa al 16 novembre 2023 (rispetto al 31 dicembre 2023 precedentemente previsto), il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023 ( art. 1 , c. da 2 a 5 della L n. 197/2022 e art. 4 del D.L. n.34/2023)”.
Pertanto, chi sta pensando di utilizzare gli ultimi crediti energetici per compensare il secondo anticipo d’imposta dovrebbe rivederli e utilizzarli al massimo per la prossima scadenza mensile, cioè il 16/11/2023.
La seguente tabella riepiloga i crediti per i quali è stato anticipato il periodo di compensazione, indicando i corrispondenti codici tributo e le percentuali di agevolazione.
Codice tributo F24 | Descrizione credito d’imposta | Percentuale agevolazione |
7010 | Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 | 45% delle spese |
7011 | Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 | 35% delle spese |
7012 | Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 | 45% delle spese |
7013 | Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 | 45% delle spese |
7015 | Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, DL n. 34/2023 | 20% delle spese |
7016 | Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, DL n. 34/2023 |
10% delle spese |
7017 | Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, DL n. 34/2023 |
20% delle spese |
7018 | Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, DL n. 34/2023 | 20% delle spese |
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, si precisa che i crediti d’imposta sopra menzionati possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97, entro un determinato termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2023 ed ora anticipato al 16 novembre 2023.
Crediti d’imposta energia: cessione del credito
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in questione possono essere ceduti, nella loro totalità, soltanto dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, tra cui istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza diritto di successiva cessione (salva la possibilità di due trasferimenti aggiuntivi). trasferimenti solo se effettuati a favore di soggetti “qualificati”).
Per fare ciò è comunque necessario presentare una specifica comunicazione di trasferimento entro una certa scadenza (al momento fissata al 18 dicembre, ma che sarà presumibilmente anticipata per tenere conto della nuova scadenza).
Il cessionario, a seguito dell’accettazione della cessione e della comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione mediante l’apposita piattaforma, potrà utilizzare i crediti nello stesso modo in cui li avrebbe utilizzati il cedente, ovvero in compenso utilizzando il Modello F24, e in ogni caso sempre entro lo stesso termine, ora fissato al 16 novembre 2023.
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