Crediti d’imposta energia: meno tempo per usarli. Sono stati ridotti i termini per l’utilizzo in compensazione e per la cessione dei crediti energetici per il primo semestre 2023. I termini per l’utilizzo in compensazione sono stati ridotti dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre, termine valido anche per i cessionari ma cosa anche preoccupante è data che verrà fissata dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento in aggiornamento dei precedenti n. 2023/116285 del 3 aprile 2023 e n. 237453/2023 del 27 giugno 2023, per stabilire quando dovranno essere comunicate le cessioni dei predetti bonus.
Le due precedenti disposizioni avevano allineato il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni relative alla cessione dei crediti energia e gas maturati nei primi due trimestri del 2023 al 18 dicembre in modo da lasciare un lasso di tempo per cessionari dell’ultima ora per compensare i crediti acquisiti (operazione prima delle modifiche da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023). Ora con il passaggio del termine generale per la fruizione dei bonus compensi dal 31 dicembre al 15 novembre, i termini per formalizzare le operazioni si accorciano notevolmente con il termine per l’invio delle opzioni di bonifico che molto probabilmente sarà fissato per fine ottobre o primi giorni di novembre (venerdì 3 come data ipotetica), in questo modo ci sarebbe un breve margine di tempo ai cessionari che avrebbero i consueti giorni per utilizzare in compensazione il credito acquisito, ma come detto i tempi di vendita e di utilizzo sono ridotti al minimo.
Crediti d’imposta energia: Cedibilità
I crediti energia e gas in questione sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza diritto di successivo trasferimento, fatta salva la possibilità di due ulteriori trasferimenti solo se effettuati a favore di banche e intermediarie finanziarie iscritti all’albo, previsto dall’articolo 106 del testo unico in materia bancaria e creditizia, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, delle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da compagnie assicurative autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, così come previsto dal quadro normativo che li disciplina, poi riprodotto con moderate variazioni (prevalentemente legate all’entità dei crediti o alle esigenze soggettive degli utenti) in diversi provvedimenti nel corso del 2022 e del 2023.
Punti importanti
- I cessionari hanno la possibilità di strutturare nuove compra vendite purché comunichino l’incarico con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per il primo acquisto (come ribadito in tutti i provvedimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici).
- I crediti d’imposta vengono utilizzati dal cessionario con le stesse modalità con cui sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque nella stessa data, nel caso discusso qui ora al 15 novembre 2023.
- I crediti in questione assumono la forma di un contributo straordinario (in percentuale variabile sui costi sostenuti) sotto forma di credito d’imposta per le imprese ad alta intensità energetica, ad alta intensità di gas, non ad alta intensità di gas e ad alto consumo di energia elettrica.
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