Crediti R&S con il bollino blu. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone la procedura per ottenere la certificazione preventiva che conferma che le attività svolte per l’azienda, rientrano nell’ambito di ricerca e sviluppo. Questa certificazione deve essere ottenuta dai certificatori iscritti all’albo, e avrà il potere di stroncare sul nascere le contestazioni del Fisco sulla legittimità del credito d’imposta.
Il provvedimento ha avuto un lungo iter, dopo numerosi rinvii e l’elaborazione di diversi progetti, con l’intervento del viceministro Maurizio Leo che ha sollecitato la conclusione dell’iter, del Mimit (ministero delle imprese e del made in Italy) e del Mef (ministero di Economia e Finanza) hanno raggiunto un accordo sul provvedimento. In realtà sarà ancora necessario (entro 90 giorni) un nuovo decreto Mimit per stabilire alcune regole operative, sia per la gestione del Registro che per l’invio della certificazione.
L’anticipazione del dott. Nunzio Strazzullo
È di notevole importanza segnalare che il Dott. Nunzio Strazzullo, presidente di Professioni in Team, network di dottori commercialisti certificatori di crediti fiscali da oltre dieci anni, e componente della commissione finanza agevolata Cndcec, aveva anticipato nella seconda giornata del 6° forum nazionale dei commercialisti e esperti contabili, dal titolo: “Analisi e approfondimenti di alcuni temi di scenario legati alla professione” svolta il martedì 24 gennaio 2023, la richiesta di un controllo e certificazione per la concessione dei crediti fiscali, da esibire in caso di rendicontazione e di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, e la realizzazione di una piattaforma per la gestione dei crediti di imposta con il ruolo dei commercialisti garanti con le istituzioni.
Crediti R&S con il bollino blu: la misura
- Il DPCM applica le norme introdotte dall’art. 23 del D.Lgs. 73/2022 (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di medicinali e certificazione dei crediti di ricerca, sviluppo e innovazione).
- Al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa dei crediti d’imposta previsti dall’articolo 1, commi 200, 201, 202, 203, 203-quinquies e 203-sexies, legge 160/2019, la legge consente alle imprese di ottenere una certificazione con la quale far attestare che le attività svolte rientrano in quelle di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e innovazione progettuale e innovazione estetica definite dalla normativa agevolativa.
- Nel DPCM viene confermato, implicitamente, che non si può chiedere la certificazione per il credito d’imposta in ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, dl 145/2013 (valido fino al 2019).
- Per il credito successivo (a partire dal 2020), è possibile richiedere una certificazione che può essere prima ma anche dopo la fruizione dell’incentivo (quindi è applicabile anche ai crediti già utilizzati dal 2020 a oggi).
- Ai fini della certificazione è necessario solo che non sia stato formalizzato alcun certificato con PVC, verbale di verifica dell’Agenzia delle Entrate o atto fiscale.
Albo dei Certificatori
Il provvedimento istituisce un Registro dei certificatori autorizzati a rilasciare certificazioni (mantenuto e amministrato da Mimit), questo è un registro molto ampio che comprende professionisti, aziende ed enti di ricerca/università.
Come richiedere la certificazione?
L’azienda deve avviare una procedura (da definire per gli aspetti operativi) con cui richiedere a Mimit di ottenere la certificazione. L’azienda sceglierà il certificatore di fiducia, identificandolo nella richiesta da inviare.
Contenuti e linee guida della certificazione
- L’analisi tecnica effettuata dal certificatore deve tenere conto delle “Linee Guida” che Mimit sta elaborando e che saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2023.
- Nel documento interpretativo (vincolante per i certificatori) potranno esserci spazio anche per schemi di certificazione che fare riferimento alle diverse tipologie di investimenti e di attività nonché ai diversi settori e settori economici.
- Sarà il certificatore (e non l’azienda) a inviare la certificazione a Mimit (entro 15 giorni dal rilascio all’azienda).
Controlli e supervisione
- Mimit è poi responsabile dei controlli, sia formali che sostanziali. Particolare attenzione sarà posta al rispetto e alla corrispondenza delle analisi certificate con le indicazioni previste nelle “Linee Guida”.
- Una volta ricevuta la certificazione, il Mimit avrà 90 giorni di tempo per avanzare le proprie richieste (chiarimenti o documentazione) al certificatore, che dovranno essere valutate, al massimo, entro 60 giorni dal ricevimento.
- Il DPCM, in verità, non chiarisce cosa succede nel caso Mimit riscontri irregolarità e/o ritenga la certificazione incompleta/incoerente. L’unica certezza è che, una volta superata la suddetta procedura di verifica, la certificazione ha effetti vincolanti per l’Amministrazione Finanziaria, per quanto riguarda la qualificazione delle attività svolte dall’impresa, salvo il caso in cui, sulla base di una errata rappresentazione informativa del fatto, la certificazione è stata rilasciata per un’attività diversa da quella effettivamente svolta.