Interpelli beni strumentali nuovi
L’Agenzia delle Entrate con risposta a due interpelli per investimenti in beni strumentali nuovi del 5 ottobre 2020, numero 438 e la numero 439, indica quali sono i documenti idonei a fruire del credito di imposto e la modalità per regolarizzare, ex post, in caso di mancaza dei requisiti richiesti dalla norma.
La legge prevede che, i soggetti che si avvalgono del credito di imposta devono conservare la documentazione che dimostri il sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Risposta interpelli Beni strumentali nuovi
L’istante dell’interpello n 439 ha acquisito in locazione finanziaria dei beni strumentali nell’anno 2020 e domanda se in assenza della dicitura prevista ai sensi del comma 195 dell’art 1 della Legge di bilancio 2020, ossia l’espresso riferimento di acquisto effettuato a norma dei commi da 184 a 194 dell’art 1 della Legge n 160/2019, egli possa ugualmente beneficiare della stessa.
L’agenzia risponde che, al fine di poter beneficiare della agevolazione del credito di imposta, occorre che vi sia la dicitura precisa in fattura e cita per analogia quanto previsto per la Nuova Sabatini ossia che sull’originale di ogni fattura di acconto o di saldo l’impresa deve riportare con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di timbro, la dicitura prevista.
Inoltre sottolinea che, la fattura che nel corso dei controlli fosse trovata sprovvista di tale dicitura non è valida e comporta la revoca del beneficio salvo la possibilità di regolarizzare da parte dell’impresa.
Mentre, nell’interpello n 438 l’istante ha versato acconti per acquisto di beni strumentali non riportando la dicitura richiesta dalla norma e pertanto domanda se la dicitura sia requisito essenziale per fruire dell’agevolazione.
L’agenzia delle Entrate in ragione della analogia tra la Nuova Sabatini e il credito previsto dalla Legge di Bilancio 2020, cita la FAQ N 10.15 del MISE come chiarimento utile,chiarendo che vi è la possibilità di regolarizzare le fatture sprovviste di dicitura entro la data in cui sono state avviate le eventuali attività di controllo.
In sintesi,per quanto concerne i beni strumentali nuovi l’agenzia precisa che:
- La fattura sprovvista del riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, L. n. 160/2019, non è inidonea e determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione
- per le fatture in formato cartaceo, il riferimento alla normativa può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura di acconto o di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro
- per le fatture elettroniche, il beneficiario può stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile oppure fare un’integrazione elettronica da aggiungere all’originale e ugualmente da conservare
- la regolarizzazione di documenti già emessi deve avvenire entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo, da parte dell’impresa beneficiaria
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