La Legge di Bilancio 2022 ha esteso dal 2023 al 2025 il periodo di validità del credito d’imposta per gli investimenti in beni “4.0”, escludendo però gli investimenti in beni strumentali ordinari realizzati dopo il 31 dicembre 2022 o prima del 30 novembre 2023 se prenotati.
I beni ammessi al credito d’imposta sono limitati a quelli che promuovono la trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma “Industria 4.0”. Questi comprendono:
- Beni strumentali computerizzati,
- Sistemi per la qualità e la sostenibilità,
- Dispositivi per l’interazione uomo-macchina in logica 4.0, facendo riferimento all’Allegato A della L. 232/2016, richiamato dalla Legge di Bilancio 178/2020.
Attualmente le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per i beni “Industria 4.0” escludono esplicitamente soluzioni finalizzate alla produzione di energia, come i sistemi di cogenerazione e la generazione di energia da fonti rinnovabili.
Altre precisazioni
L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno precisato che sono esclusi dall’agevolazione gli impianti destinati alla produzione di energia, compreso il fotovoltaico (circolare n. 4/E/2017), ad eccezione della “Smart grid”, ovvero del sistema di efficientamento energetico dello stesso impianto.
Questa esclusione solleva interrogativi sulla coerenza con le funzionalità avanzate dei moderni sistemi fotovoltaici, che utilizzano software e sensori per gestire e ottimizzare la produzione di energia. L’attuale interpretazione sembra concentrarsi sull’autoconsumo/autoproduzione di energia e non tiene sufficientemente conto delle imprese produttrici di energia elettrica.
Tenendo conto l’importanza dello sviluppo sostenibile e della transizione green, si prevede un’espansione dell’ammissibilità nel modello “Industria 4.0“. Una maggiore flessibilità nell’interpretazione di ciò che costituisce un bene “Industria 4.0” potrebbe stimolare l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica nel settore energetico.
Sarebbe positivo estendere questi benefici anche ai beni del modello “Industria 4.0” per le imprese che producono energia, favorendo così la transizione ecologica e l’innovazione tecnologica. Dovrebbero essere considerati ammessi al credito d’imposta gli attuali impianti fotovoltaici ed eolici, grazie alla loro capacità di gestire la produzione di energia da remoto e di accumulare l’energia in eccesso, data la loro compatibilità con il modello “Industria 4.0”.
Credito d’imposta 4.0 e la nuova sabatini
Un parziale segnale di potenziale apertura sulla possibilità di beneficiare delle agevolazioni per gli impianti di produzione elettrica deriva dalla nuova Sabatini, che consente di impianti di produzione di energia, seppure limitatamente alle imprese che svolgano attività di produzione di energia elettrica con codice Ateco 35.11, o che svolgono attività agricole, ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ.