Le nuove aliquote del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 sono operative dal 01 gennaio 2023, con la novità de che le aliquote per l’anno 2023 sono state ridotte in maniera significativa.
Consulta l’articolo: Credito d’imposta beni strumentali 4.0: riduzione delle aliquote.
Per gli investimenti realizzati al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le aliquote in vigore nel 2022, ma qual è il risparmio per i “nuovi” investimenti realizzati nel 2023?
Per calcolare quale sarebbe il risparmio per gli investimenti 4.0 fatti nel 2023, diamo un’occhiata a ciò che già sappiamo sul credito d’imposta beni strumentali 4.0.
Possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0, disciplinato dall’art. 1 c. da 1051 a 1063, della Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), tutte le società residenti nel territorio dello Stato (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) a prescindere da:
- La forma giuridica;
- Il settore economico di appartenenza;
- Per dimensione;
- Il regime fiscale per la determinazione del reddito.
Sono esclusi:
- Società in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, fallimento senza continuità o in altra procedura concorsuale (anche mentre sono in corso le procedure per la dichiarazione di alcune delle suddette situazioni);
- Società soggette a sanzioni interdittive.
- La fruizione del beneficio dovuto è subordinata alla condizione del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro applicabile in ciascun settore e del corretto adempimento degli obblighi di versamento degli oneri previdenziali e contributivi a favore dei lavoratori.
Sono ammissibili gli investimenti in nuovi beni materiali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, inclusi nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016).
In particolare, le attività idonee sono suddivise nelle seguenti tre categorie:
- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi informatici o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Si tratta, ad esempio, di macchine utensili destinate a una serie di operazioni (smontaggio, montaggio, giunzione e saldatura, ecc.); robot e sistemi robotici; magazzini automatizzati e interconnessi; eccetera.;
- Sistemi di garanzia della qualità e sostenibilità, ad esempio, i sistemi di misura (con e senza coordinate) per verificare i requisiti geometrici del prodotto; sistemi di caratterizzazione e ispezione dei materiali (ad esempio, macchine per prove sui materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l’uso efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento al codice e al numero di serie del prodotto stesso, per consentire il monitoraggio delle prestazioni del prodotto nel tempo;
- Dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza sul lavoro in logica 4.0. Rientrano in questa categoria, tra l’altro, postazioni di lavoro in grado di adattarsi automaticamente alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento/trasferimento di carichi od oggetti esposti ad alte temperature; dispositivi portatili e di realtà aumentata, nonché apparecchiature di comunicazione tra l’operatore e il sistema di produzione; interfacce uomo-macchina intelligenti (HMI).
Sono esclusi dal credito gli investimenti:
- Beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%. Edifici e costruzioni.
- Beni indicati nella tabella dell’Allegato 3 della Legge di Stabilità 2016, e precisamente: tubazioni utilizzate dalle industrie di imbottigliamento delle acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condotte per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale di rotolamento)
- Beni gratuitamente devolvibili di società che operano in regime di concessione e tariffa nei settori dell’energia, idrico, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque reflue, della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Calcola il Risparmio:
A) Investimento prenotato entro il 31 dicembre 2022 ed effettuato entro il 30 settembre 2023
Supponiamo che nel 2022 una società abbia effettuato investimenti in nuovi beni materiali 4.0 per un totale di 1.000.000 euro e che al 31 dicembre 2022 abbia prenotato un ulteriore investimento di 400.000 euro.
Se l’investimento viene effettuato entro il 30 novembre 2023 (nuovo termine fissato dalla Legge di Bilancio 2023, modificato dal decreto Milleproroghe), spetta il credito d’imposta vigente nel 2022. Premesso che nel 2022 la società ha effettuato investimenti per un importo non superiore a 2,5 milioni di euro , il nuovo investimento rientrerà nel primo scaglione fiscale con aliquota del 40% e la detrazione per tale investimento sarà pari a 160.000 euro (400.000×40%).
Risparmio:
40%, a cui va aggiunto il risparmio fiscale ai fini Ires o Irpef e Irap derivante dalla deducibilità del costo dell’investimento per effetto del processo di ammortamento e dalla riduzione del credito d’imposta.
B) Investimento prenotato entro il 31 dicembre 2022 ed effettuato oltre il 30 novembre 2023.
Se l’investimento viene effettuato dopo il 30 novembre 2023, la detrazione fiscale corrente decorre dal 1° gennaio 2023. Se la società esegue gli investimenti anche nel 2023 per un importo non superiore a 2,5 milioni di euro, il nuovo investimento nella prima tranche con aliquota del 20% e la detrazione per tale investimento sarà pari a 80.000 euro (400.000×20%).
Risparmio:
20%, a cui va aggiunto il risparmio fiscale ai fini Ires o Irpef e Irap derivante dalla deducibilità del costo dell’investimento attraverso il processo di ammortamento e dalla riduzione del credito d’imposta.
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