Il decreto Energia, ha istituito un credito d’imposta per le imprese del Mezzogiorno che effettuano investimenti di efficientamento energetico. In particolare, saranno agevolabili tutti quegli interventi mirati ad ottenere una migliore efficienza energetica dell’impresa e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ecco quanto prevede l’articolo 14 del decreto-legge n. 17/2022 “Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regione del sud”.
Chi può accedere al Credito d’imposta per l’efficienza energetica?
Possono richiedere il credito d’imposta le imprese che effettuano investimenti mirati ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Investimenti ammessi al credito d’imposta per l’efficienza energetica
Le domande per richiedere il bonus per l’Efficienza Energetica delle imprese del Mezzogiorno sono ammissibili per i costi relativi agli investimenti aggiuntivi, necessari per raggiungere un più alto livello di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 30 novembre 2023.
L’agevolazione è concessa in conformità e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal regolamento UE n. 651/2014.
Fondi assegnati e metodi di compensazione
Per gli anni 2022 e 2023, sono stati stanziati 145 milioni di euro, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dal regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Il bonus può essere utilizzato solo in compensazione, senza applicare i limiti previsti dall’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e contemplato dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli importi necessari per finanziare il Bonus di Efficienza Energetica Sud sono stati reperiti attraverso una corrispondente riduzione del Fondo di Sviluppo e Coesione.
Cumulabilità del credito d’imposta per l’efficienza energetica
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
“Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della concorrenza dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”. Articolo 14 del D.L. n. 17 del 1° marzo 2022.
Termini per ottenere il credito:
Con decreto del Ministro per il Mezzogiorno e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze:
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Spetterà quindi allo Stato italiano emanare il decreto attuativo in cui verranno illustrati tutti i dettagli per le imprese che intendono investire in fonti rinnovabili, al fine di ottenere il credito d’imposta per l’efficienza energetica.
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