Nuovo rinvio della sanatoria per il credito d’imposta ricerca e sviluppo: le domande si presenteranno fino al 30 giugno 2024 e i pagamenti si effettueranno fino al 16 dicembre 2024.
Ciò in attesa dell’attuazione della delega fiscale per delimitare più chiaramente la differenza tra crediti non scaduti e crediti inesistenti.
La sanatoria per la restituzione spontanea senza interessi né penali dei crediti per attività di ricerca e sviluppo è disciplinata dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legislativo n. 146 del 2021 in vigore dal 22 ottobre 2021, il quale, in estrema sintesi, prevede che:
A) Soggetti che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 145 del 2014 maturato dal periodo d’imposta successivo a quello in corso e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, potranno rimborsare l’importo del credito utilizzato, senza applicare sanzioni o interessi;
B) La procedura di sanatoria è riservata ai soggetti che hanno effettivamente svolto, sostenendo le relative spese, attività che in tutto o in parte non possono essere qualificate come attività di ricerca e sviluppo ammissibili ai fini del credito d’imposta ovvero a quei soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 145 in modo diverso dall’interpretazione autentica data dall’art. 1 C. 72 della legge n. 145 del 2018.
La norma pone “limiti” riguardo a quei comportamenti ammessi alla sanatoria evidenziando, in linea di principio, alcune fattispecie che devono essere individuati nel concetto di credito indebito, cioè nel caso in cui siano stati commessi errori nella quantificazione o individuazione delle spese ammissibili con violazione dei principi di pertinenza e congruenza nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
Non è invece prevista alcuna sanatoria nei casi in cui il credito d’imposta ricerca e sviluppo utilizzato a titolo di compensazione sia frutto di condotte fraudolente, di casi oggettivamente o soggettivamente simulati, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti o fatture false che documentano non -operazioni in essere, nonché nei casi in cui manchi la documentazione adeguata a dimostrare il sostegno delle spese ammissibili al credito d’imposta.
C) Il modello di domanda, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1 giugno 2022 (il nuovo decreto richiama però nuove disposizioni applicative), alla luce delle novità previste dal decreto relativo alla manovra, dovrà essere presentato entro il 30 giugno 2024 ed i pagamenti verranno effettuati in un’unica soluzione o in prima rata fino al 16 dicembre 2024. Con conseguente posticipo delle rate dopo le date del 16 dicembre 2025 e 2026. Il mancato pagamento alla scadenza comporta la decadenza della sanatoria e della conseguente iscrizione delle somme dovute per il mancato perfezionamento che si ottiene solo con il pagamento integrale.
D) La norma stabilisce che la procedura di sanatoria non può essere utilizzata per il rimborso di crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato verificato con una legge sul recupero credito d’imposta, o con altri provvedimenti tributari, divenuti definitivi il 21 ottobre 2021.
Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta ricerca e sviluppo sia già stato accertato con un atto di accertamento o con un provvedimento tributario, che non abbia ancora acquisito carattere definitivo, il rimborso dovrà necessariamente interessare l’intero importo del credito d’imposta ricerca e sviluppo. Credito soggetto a recupero, valutazione o verifica, senza applicazione di sanzioni ed interessi e senza possibilità di rateizzazione.
Sul punto interviene il decreto legge precisando che, in deroga all’articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente ai sensi della legge n. 212 del 2000, è prorogato di un anno il termine per emettere atti di recupero o per emettere qualsiasi altro documento fiscale in relazione ai crediti d’imposta in questione utilizzati negli anni 2016 e 2017.
Questo perché solo nei casi in cui il credito rientra tra i crediti inesistenti può valere la disciplina del D.Lgs. n. 185 del 2008 che consentono il rilascio e la notifica di documenti fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di prima fruizione del credito compensativo. Pertanto, nel caso in cui un credito non fosse dovuto, tale termine non troverebbe applicazione ed i periodi d’imposta 2016 e 2017 non sarebbero sostanzialmente più impugnabili al momento del (nuovo) termine previsto per il rimborso in sanatoria.
E) L’accesso alla sanatoria consente, dopo il corretto espletamento della procedura di trasferimento, l’esclusione della sanzione per il delitto previsto dall’articolo 10-quater del decreto legislativo 74 del 2000, ossia il reato di indebito compenso, questo dal punto di vista penale tributario.
Crediti non spettanti e crediti inesistenti.
In relazione ai crediti non scaduti la sanzione prevista dalla legge è del 30% mentre, nel caso di crediti inesistenti, la sanzione equivale ad una misura che può variare da una a due volte l’importo del credito.
La distinzione tra le due ipotesi è stata sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione, dove di ha fatto riferimento in modo particolare alle pronunce 34443, 34444 e 34445 del 2021 dove la nozione di credito inesistente veniva ricondotta all’ipotesi di assenza del requisito costitutivo oltre all’impossibilità di rilevazione nell’ambito della regole di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione, ma l’argomento fu trasferito alle sezioni unite.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: Certificazione
Si precisa che, in relazione alla problematica connessa al trattamento dei crediti in questione, si è in attesa della pubblicazione definitiva del decreto che applica le disposizioni dell’articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto legislativo n. 73 del 2022 sulla certificazione che accredita la qualificazione delle attività svolte come ammissibili ai fini della disciplina della ricerca e sviluppo.
In particolare, il comma 2 del provvedimento prevede che le certificazioni in questione possano essere richieste purché la contestazione non sia stata ancora formulata e si tenga conto che la certificazione diventa vincolante rispetto ai controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.
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