Il nuovo limite massimo del regime de minimis entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 e sarà applicabile fino al 31 dicembre 2030.
Il limite massimo va dagli attuali 200mila euro a 300mila euro in tre anni per le imprese, e dagli attuali 500mila euro a 750mila euro per gli enti che forniscono servizi di interesse economico generale (Sgei) come i trasporti pubblici o la sanità, nonché i servizi che tipicamente rientrano nell’ambito dell’attività istituzionale svolta dalle organizzazioni del Terzo Settore.
Obiettivo
La normativa mantiene il suo obiettivo essenziale, che è quello di esentare dal controllo degli aiuti di Stato dell’Unione Europea piccoli importi di sussidi a beneficio di imprese ed enti, poiché si ritiene che gli importi compresi i limiti sopra menzionati non hanno alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi all’interno del mercato unico.
È quanto hanno stabilito i regolamenti 2023/2831 e 2023/2832 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ulteriori novità del nuovo regolamento de minimis
- L’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese;
- L’introduzione di “porti sicuri” per gli intermediari finanziari per agevolare ulteriormente gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie, senza più richiedere il trasferimento completo dei profitti dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali.
- Resta in vigore il principio corollario della “società unica”, che tiene conto delle società legate da almeno un rapporto. Verranno quindi conteggiati gli aiuti ricevuti dall’intera azienda.
- Il regolamento in esame non si applica alle imprese operanti nel settore della produzione primaria della pesca e dell’acquacoltura (incluse le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei medesimi).
- Gli aiuti in regime “de minimis” sono concessi nel momento in cui viene notificato il decreto di concessione (indipendentemente dalla effettiva data di erogazione degli stessi).
Il Regolamento prende in considerazione anche il caso in cui le operazioni straordinarie avvengano:
- Fusione o acquisizione: devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti ricevuti in regime de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Qualsiasi aiuto concesso prima della fusione/acquisizione resta legittimo.
- Scissione: l’importo degli aiuti concessi in regime “de minimi” concesso prima della scissione è imputabile all’impresa che ne ha fruito (intesa come l’impresa che rileva le attività per le quali sono utilizzati gli aiuti). Se ciò non è possibile, l’aiuto sarà ripartito in via proporzionale sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.