Bonus ricerca e sviluppo 2020
Analizziamo nel dettaglio cosa prevede il Bonus ricerca e sviluppo 2020.
Grazie al decreto attuativo del MISE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2020 , sono state ufficializzata le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, che ha completamente stravolto la struttura del bonus ricerca e sviluppo, esteso anche alle attività di design, ideazione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.
Bisognerà trasmettere apposita comunicazione per accedere al credito d’imposta
Bonus ricerca e sviluppo 2020, decreto MISE: requisiti e spese ammesse al nuovo credito d’imposta
Si suddivide in tre specifici filoni il bonus ricerca e sviluppo 2020.
L’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti 4.0 varia in base al settore di riferimento:
- il credito d’imposta ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico è pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro;
- il credito d’imposta innovazione prevede due diverse tipologie: 1)se le attività sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati è pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; 2)Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 l’incentivo è più vantaggioso ed è pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- il credito di imposta design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e dellamoda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale è pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Quando spetta il credito d’imposta del 12%
Rientrano tra le spese ammissibili al credito d’imposta quelle sostenute dal 2020, anche per progetti avviati in anni precedenti, rientranti in una delle seguenti categorie:
- Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati ad acquisire nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;
- Ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
- Sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.Tali attività sono ammesse alla fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo qualora perseguano un progresso o avanzamento delle conoscenze e capacità scientifiche o tecnologiche, e non solo nell’attività della singola impresa.
Bonus ricerca e sviluppo 2020, requisiti e definizione delle spese di innovazione tecnologica
Per le attività di innovazione tecnologica, per le quali il credito d’imposta riconosciuto dal 2020 è pari al 6% o al 10%.
Rispettano i requisiti per l’ammissione al bonus R&S i lavori finalizzati alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Nell’elenco delle spese ammesse al bonus ricerca e sviluppo 2020 rientrano esclusivamente i lavori svolti nelle fasi legate a progettazione, realizzazione o introduzione di nuove tecnologie, fino alle fasi di test o valutazione di prototipi ed installazioni pilota.
La maggiorazione del 10% spetta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, ovvero i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.
Bonus ricerca e sviluppo 2020, quando spetta il credito d’imposto per attività di design e innovazione estetica
Rientrano tra le spese agevolabili quelle relative ad attività svolte dal 2020, anche in relazione a progetti già avviati, finalizzate ad innovare prodotti dell’impresa sul piano della forma e di elementi non tecnici o funzionali.
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni e simboli grafici o tipografici.
Per le imprese dell’abbigliamento o di altri settori per i quali è previsto il rinnovamento a carattere regolare dei prodotti, il bonus ricerca e sviluppo si applica alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo a:
- tessuti o materiali utilizzati,
- loro combinazione,
- disegni e forme,
- colori o altri elementi rilevanti.
Sono esclusi i lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente, con l’aggiunta di un prodotto o con la modifica di una caratteristica singola.
Calcolo e documenti per accedere al credito d’imposta
L’agevolazione è fruibile solo in compensazione in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Per l’accesso al bonus ricerca e sviluppo 2020 è necessario attenersi al seguente iter:
- effettuare le spese nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- indicare nella certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti l’effettivo sostenimento delle spese (per i soggetti che non hanno l’obbligo della revisione legale dei conti si prevede aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro a sostegno delle spese di certificazione;
- redigere una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte;
- inviare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le indicazioni che saranno fornite con apposito decreto direttoriale.
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