Dall’8 dicembre gli agricoltori e gli altri operatori della filiera alimentare possono richiedere un parere alla Commissione Europea sulla compatibilità di accordi, decisioni e pratiche concordate finalizzate al raggiungimento di una produzione sostenibile, inoltre la Commissione ha adottato le linee guida sugli accordi di sostenibilità nel settore agricolo, in applicazione di quanto previsto dall’art. 210 bis del Regolamento 2021/2117 (OCM unica), introducendo così una nuova esclusione dalle regole di concorrenza.
Linee di guida
Per stabilire eccezioni alle regole sulla concorrenza è necessario che gli accordi sanzionati mirino a prevedere requisiti di sostenibilità più rigorosi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge: solo se tale requisito sarà rispettato Bruxelles darà il suo benestare e gli accordi tra operatori verranno non essere sottoposto alle sanzioni previste dalle norme europee e nazionali sulla concorrenza (art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e relative disposizioni nazionali).
Standard di sostenibilità
Gli standard di sostenibilità che possono essere oggetto di accordi preventivi all’interno della filiera agroalimentare sono di tre tipologie.
- Il primo si riferisce a pratiche che perseguono obiettivi ambientali, come la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la transizione verso l’economia circolare, la riduzione dei rifiuti, l’uso sostenibile delle risorse naturali e il ripristino della biodiversità.
- La seconda si riferisce alla produzione agricola in modo da ridurre l’uso di sostanze chimiche per la protezione delle colture e l’uso di farmaci veterinari negli allevamenti.
- Infine la terza tipologia è mirata al miglioramento della salute e del benessere degli animali.
Le linee guida pubblicate dalla Commissione indicano come gli operatori alimentari possono sviluppare iniziative congiunte di sostenibilità e trarre vantaggio dall’esclusione dalle regole di concorrenza dell’UE. Innanzitutto è necessaria la presenza di produttori agricoli e l’oggetto deve corrispondere ad almeno una delle tre tipologie sopra indicate.
Gli accordi di catena di fornitura possono includere restrizioni alla concorrenza, purché siano essenziali per lo standard di sostenibilità. Infine, vengono dettate le modalità di agire in caso di conseguenze sui prezzi al consumo.