È sempre possibile per il contribuente optare per la fruizione anticipata del credito d’imposta in caso di interconnessione “tardiva” di un bene 4.0.
Ricordando quanto previsto dall’art. 1 L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021, comma 1059):
“Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055”.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato il carattere facoltativo della fruizione anticipata del credito d’imposta nella circolare 9/E/2021, che dichiara: “Quindi, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta “in misura piena””.
Di seguito un chiaro esempio di come eseguire il corretto modus operandi:
Una società che ha effettuato un investimento in un bene strumentale 4.0 nel 2022, inserito nell’Allegato A Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), entrato in esercizio nel 2022 e interconnesso nel 2023, optando nel 2022 per l’utilizzo anticipato del credito in misura “ridotta”, di cui al numero 1055 dell’articolo 1 della Legge 178/2020.
Il credito esigibile per l’importo “intero”, di cui al comma 1057 dell’articolo 1 della Legge 178/2020, sarà utilizzabile dal 2023, anno dell’interconnessione, riducendolo da quello utilizzato nel 2022 e suddividendolo in un nuovo periodo di utilizzo di tre anni (2023-2025).
Se gli impianti, macchinari ed attrezzature 4.0 avessero un costo di acquisto di 100.000 euro, la quota di credito d’imposta spettante in misura “ridotta” nel 2022, anno di entrata in funzione sarebbe pari a:
100.000 x 6% x 1/3 = 2.000 euro.
Dal 2023, anno dell’interconnessione, la società inizierà a beneficiare del credito d’imposta in misura “intera”, in tre rate annuali d’importo pari a:
(100.000 x 40% – 2.000) x 1/3 = 12.667 euro.
Complessivamente, quindi, la società potrà beneficiare di un credito d’imposta di 40.000 euro (100.000 x 40%) dal 2022 al 2025 secondo le seguenti quote annuali:
- Anno 2022 euro 2.000;
- Anno 2023 euro 12.667;
- Anno 2024 euro 12.667;
- Anno 2025 euro 12.666.
In tal caso, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la regola di compensazione in F24, prevede l’utilizzo del codice tributo fin dal primo utilizzo “6936” coerente con la natura dell’investimento effettuato in un bene materiale 4.0, valorizzando il campo “anno di riferimento” come segue:
Nel 2022 con l’anno di entrata in funzione del bene, e nel 2023 con l’anno d’interconnessione, rispettivamente:
Che cosa succede in caso di un erroneo utilizzo del codice tributo “6935” relativo al credito spettante sui beni ordinari?.
La società può attivare la correzione del modello F24 tramite CIVIS o presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, anche se successivamente ha ricevuto comunicazione di irregolarità. È di notevole importanza chiarire che questa possibilità può essere compiuta senza avere il rischio di sanzioni.
Le istruzioni al Modello reddituale 2023 per il periodo d’imposta 2022 forniscono informazioni in merito la corretta compilazione della parte RU in caso di utilizzo anticipato.
Ecco l’esempio di come l’impresa deve compilare il quadri RU, nella sezione I.
- Al rigo RU1 colonna 1 il codice credito 2L in relazione alla natura dell’investimento effettuato in un bene materiale 4.0, ancorché non ancora interconnesso;
- Al rigo RU5, colonne 1 e 3, l’ammontare del credito d’imposta spettante nella misura “piena” prevista dal comma 1057 dell’articolo 1, L. 178/2020 (40% per investimenti complessivi non eccedenti i 2,5 milioni di euro);
- Al rigo RU6 la quota annuale di credito spettante in misura “ridotta”, di cui al comma 1055 dell’articolo 1, L. 178/2020 (1/3 del 6%), compensata nel periodo d’imposta 2022;
- Al rigo RU12 l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, pari alla differenza tra l’importo del rigo RU5 colonna 3 e RU6.
Che cosa succede il bene non sarà mai interconnesso?
Se l’impresa viene a conoscenza che il bene acquistato non sarà interconnesso, deve eseguire i seguenti passaggi:
- Il credito residuo sul rigo RU12 deve essere ridotto (nell’esempio il credito residuo ammonterebbe a 100.000 x 6% – 2.000 = 4.000), spuntando la casella 1.
- Inoltre, l’impresa dovrà indicare al rigo RU130 della sezione IV del quadro RU quanto segue (si è ipotizzato che il bene appartenga al primo gruppo dell’allegato A annesso alla L. 232/2016):
- Al rigo RU130, colonna 4, il costo di acquisizione del bene in relazione al codice credito 2L;
- Al rigo RU130, colonna 4A, il costo di acquisizione del bene appartenente al primo gruppo dell’allegato A annesso alla L. 232/2016 “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti”;
- Al rigo RU130, colonna 6, barrare la casella “interconnessione” per indicare l’interconnessione “tardiva” con fruizione anticipata del credito in misura “ridotta” dall’anno di entrata in funzione.
Devono essere compilati i righi RU150 “Titolare effettivo”, RU151 “Cumulo” ed eventualmente RU152 “Dati concernenti il periodo 1°-31 gennaio 2020”.
Che cosa succede con il credito d’imposta beni materiali 4.0, allegato A?
Quindi, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti allegato A realizzati dopo la chiusura dell’esercizio imposta coperta da questa dichiarazione e prima del 30 novembre 2023, deve essere indicato al rigo RU5 Colonna 2. (30 giugno 2023 per il credito 3L) il cui ordine vincolante è stato effettuato entro il 31 dicembre 2022″.
Che cosa succede con il credito d’imposta beni immateriali 4.0, allegato B?
L’aggiornamento delle procedure dei modelli redditi 2023 del 26 aprile, conferma per il 30 giugno 2023 la scadenza per portare a termine gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022.