Ridenominazione del codice tributo “6936” relativo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (AdE – Risoluzione 26 luglio 2023, n. 45/E).
L’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 riconosce, alle società che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A allegato alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, un credito d’imposta alle condizioni ivi indicate.
Tutto ciò premesso, per consentire la fruizione del credito d’imposta in oggetto in compensazione dello stesso, utilizzando il modello F24 che sarà presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è stata modificata la denominazione del seguente codice, ai sensi delle delibere n. . 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 68/E del 30 novembre 2021:
- 6936 “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”.
Riguardo alla compilazione del modello di pagamento F24
I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
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