L’Agenzia delle entrate afferma nella risposta n. 396 del 27 luglio 2023, che l’ex titolare di una lavanderia, che ha maturato crediti energetici nel terzo e quarto trimestre 2022, pur cessando l’attività il 31 dicembre dello stesso anno, può comunque usufruirne in compensazione, entro il termine del 30 settembre 2023, con i debiti tributari e previdenziali riconducibili alla ditta individuale.
La conclusione discende, da quanto chiarito, con riferimento al requisito soggettivo richiesto dalla legge per fruire dell’agevolazione, dalla circolare n. 36/2022, in cui l’Agenzia lo precisa: “beneficiarie dei crediti d’imposta in esame sono le ”imprese” che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato rispettano le condizioni normativamente previste”.
In altre parole, si può compensare il credito energetico con l’IVA del quarto trimestre 2022 e con i debiti verso INPS e Tesoreria, per i dipendenti dell’azienda in quel momento: si tratta in realtà di debiti relativi all’attività d’impresa svolta e che nascono dalle dichiarazioni dei redditi a loro attribuibile nell’ultimo periodo d’imposta, aggiungendo che il contribuente conserva anche la facoltà di cederli, purché la cessione riguardi l’intero importo maturato e non solo ciò che residua
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