Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono le più famose tra le 7 configurazioni di autoconsumo diffuso introdotte dalla delibera 727/2022/R/eel con il Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso (TIAD).
Sono insiemi di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse amministrazioni comunali, cooperative, enti di ricerca, enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi nella comunità.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può essere condivisa tra diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
Qual è l’obiettivo della CER?
L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai proprio membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.
Come si costituisce una CER?
- Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.
- È poi necessario costituire legalmente la CER sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.
- L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore può avvenire nella fase di costituzione legale della CER o in una fase successiva secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.
- Le grandi imprese non possono essere membri di una CER, ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.
Chi può far parte di una CER
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:
- Produttore di energia rinnovabile: soggetto che realizza un impianto fotovoltaico o qualunque tipo di impianto rinnovabile (es. idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.);
- Autoconsumatore di energia rinnovabile: soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;
- Consumatore di energia elettrica: soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili: requisiti degli impianti
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici e qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER, gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1MW.
Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER.
Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Vincolo geografico
Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.
Sul sito del GSE è presente la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.
Attraverso la mappa è possibile:
- Avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria;
- Verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e CAP.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili: incentivi
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
- Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120 €/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.
- Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
Tariffa incentivante
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da un CER è costituita da una parte fissa ed una variabile.
Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile
La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto; la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia.
La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).
Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nelle Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:
- +4€/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
- +10€/MWh, per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).
Corrispettivo di valorizzazione ARERA
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa.
Modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA
La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il portale informatico messo a disposizione dal GSE.
Contributo PNRR
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
- 500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 100 €/kW, per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 050 €/kW, per impianti di potenza a 600 kW e fino a 1.100 kW.
Requisiti
L’impianto deve:
- Essere di nuova realizzazione o un potenziamento di impianto esistente;
- Avere una potenza non superiore a 1MW;
- Essere ubicato in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- Avere data di avvio dei lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo;
- Disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- Essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione CER o di Gruppi di autoconsumatori di cui l’impianto farà parte;
- Entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data si ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026;
- Rispettare i requisiti sugli impianti di produzione ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e dal tagging climatico;
- Essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivata
Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese:
- Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
- Fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo;
- Acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
- Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- Connessione alla rete elettrica nazionale;
- Studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
- Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
- Direzione lavori e sicurezza;
- Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.
Modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR
Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo a seguito dell’apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il portale informatico.
Sono ammesse le richieste esclusivamente per impianti per i quali non sono stati avviati i lavori di realizzazione.
Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile (es. ordine delle attrezzature, avvio dei lavori di costruzione). L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata entro il 31 marzo 2025 dal soggetto beneficiario che sostiene l’investimento per la realizzazione o per il potenziamento dell’impianto:
- Nel caso di una CER, il soggetto beneficiario è la medesima CER o un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER;
- Nel caso di un Gruppo di autoconsumatori, il soggetto beneficiario è il legale rappresentante dell’edificio o condominio o un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo.
Il GSE trasferisce al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) le risultanze condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenze, emana il decreto di concessione.
Al fine di perfezionare l’ammissione al finanziamento e sancire l’avvio del progetto, il Soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell’atto d’obbligo.
A seguito della sottoscrizione dell’atto d’obbligo, il Soggetto beneficiario può richiedere il contributo in conto capitale.
Entro 30 giorni dall’avvio dei lavori il soggetto beneficiario dovrà comunicare, attraverso il portale informatico del GSE, la data di avvio lavori.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili: cumulabilità
La tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento, non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.
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