Quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2023 e delle opportunità future
Premessa
Le Zone Economiche Speciali (ZES), in Italia, sono state istituite nel 2017, al fine di favorire lo sviluppo delle imprese presenti e l’insediamento di nuove attività nelle regioni del Mezzogiorno, tramite semplificazioni degli adempimenti amministrativi e burocratici, agevolazioni fiscali e doganali.
Il percorso attuativo delle ZES è stato così complesso da renderle completamente operative solo tra il 2021 e 2022, vedendo, infatti, solo nell’estate del 2022 l’apertura dello “sportello unico digitale” SUD).
Alle Zone Economiche Speciali per interventi infrastrutturali sono destinati 630 milioni del PNRR, da utilizzare per il collegamento delle aree ZES alla rete nazionale dei trasporti e alle reti transeuropee, e 1,2 miliardi di euro per l’ammodernamento e il potenziamento dei porti presenti all’interno delle zone stesse.
Dal 1° gennaio 2024, è stata istituita una Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, che andrà a sostituire le attuali 8 ZES. Infatti, con la pubblicazione del d.l. 124/20231 (c.d. decreto Sud) è stata apportata una profonda revisione dell’istituto in oggetto.
La ratio della riforma può essere colta all’interno della relazione governativa di accompagnamento al decreto Sud, nella parte in cui si afferma che il sistema delle ZES in vigore “non risulta funzionale rispetto allo scopo della disciplina che le ha istituite, vale a dire la promozione dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno in una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo”.
Il Governo, con l’introduzione della ZES Unica, vuol favorire una programmazione maggiormente integrata e coordinata, ma, allo stesso tempo, conservare le specificità dei territori coinvolti. In relazione all’argomento in oggetto, il presente documento intende fornire alcune informazioni di base e spunti operativi, con particolare riferimento alle agevolazioni relative gli investimenti realizzati nel 2023 e agli adempimenti da effettuare. L’elaborato introduce altresì il tema della nuova ZES Unica, in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.
Parte I
Le origini delle ZES
1. Le ZES nel mondo
Secondo un rapporto Ocse2, gli interventi nelle ZES possono essere suddivisi in due macrocategorie:
– misure fiscali (es. esenzioni/riduzioni imposte reddito società – credito imposta investimenti riduzione imposte dividendi – esenzione IVA – esenzione dazi doganali – ecc.);
– misure NON fiscali (es. interventi di semplificazione normativa – riduzione oneri e tempi amministrativi).
L’UNCTAD all’interno di una pubblicazione annuale di “WORLD INVESTMENT REPORT” ha dedicato un intero capitolo alle “SPECIAL ECONOMIC ZONES”, definendo le ZES come aree geografiche delimitate di uno Stato dove vengono concesse agevolazioni, incentivi fiscali e semplificazioni normative al fine di promuovere la crescita economica e sociale del territorio interessato.
Lo studio mette in evidenza come le prime ZES nel mondo nascono tra gli anni ‘60 e ‘70, si diffondono negli anni ‘80, e registrano una forte accelerazione nel periodo tra gli anni ‘90 – 2000. Ad oggi, tenendo presente il trend di crescita stimato, esistono circa 6.000 ZES in circa 140 Paesi. La ricerca mostra altresì come le aree ZES nel mondo abbiano continuato a svilupparsi anche a causa della competizione a livello internazionale dei governi, volta ad attrarre sempre maggiori investimenti sui propri territori.
La più elevata concentrazione delle ZES si trova in Cina, con circa il 50% del totale mondiale. In Europa, la maggior densità è riscontrata in Polonia che già nel corso del 1994 ha istituito la prima ZES, attraendo oltre 170 miliardi di euro di investimenti ed estendendo fino al 2026 le misure agevolative.
Assonime, nelle note e studi n. 6/2023 cita due casi di studio, vale a dire la ZES di Shenzhen istituita nel 1980 e le ZES in Polonia create a partire dal 1994. La prima, quella cinese, è stata realizzata in un’area geografica strategica per il Paese, essendo Shenzhen vicina ad Hong Kong e quindi attrattiva per gli investimenti stranieri. L’obiettivo del governo cinese è quello di far diventare l’intera area di rilevanza mondiale.
Il secondo caso di studio riguarda le ZES in Polonia, primo paese europeo ad istituirne e ad aver attratto oltre 170 miliardi di Euro. Il successo delle ZES polacche è dovuto principalmente alla riduzione delle imposte sui redditi, all’ottenimento di terreni dove insediare le attività economiche a prezzi agevolati, nonché agli sgravi fiscali relativi alle tasse sugli immobili. A queste agevolazioni vanno aggiunte le procedure di insediamento semplificate dal punto di vista amministrativo.
2. Le ZES in Italia (2017-2023)
Le ZES in Italia sono state introdotte con d.l. 91 del 20176. L’obiettivo indicato nell’art 4 della norma è favorire le corrette condizioni per consentire lo sviluppo in alcune aree italiane di aziende già operanti o favorire l’insediamento di nuove imprese in dette aree.
Gli obiettivi principali erano e sono quelli di attirare grandi gruppi per favorire l’incremento della manodopera locale, anche riassorbendo la fuoriuscita di forza lavoro proveniente da aree in crisi, rafforzare settori che nelle varie regioni candidate (ora diventate ZES) hanno già una consistente base produttiva, promuovere investimenti da parte di piccole e medie aziende locali nei settori di riferimento dell’economia regionale e rilanciare con vigore le funzioni produttive dei sistemi portuali, delle piattaforme e degli snodi logistici delle regioni con integrazione dei sistemi logistici. La norma introduce per i soggetti che investono nelle aree ZES varie forme di incentivi consistenti in agevolazioni di tipo fiscale e non solo. Le inefficienze del sistema logistico e portuale italiano rappresentano il punto di partenza per poter comprendere il processo di istituzione delle ZES.
Per Zona ZES si intende un’area ben delineata e identificata che si trovi nel territorio italiano; le aree sebbene possano essere non adiacenti devono avere un nesso economico funzionale (e comprendere una area portuale secondo le caratteristiche definite a livello comunitario dal Regolamento UE 1315/20137). Il criterio di individuazione delle aree doveva rispettare lo spirito della norma istitutiva delle ZES considerando le infrastrutture esistenti e quelle da potenziare, con particolare riferimento a porti, aree retroportuali, interporti, aeroporti, piastre logistiche, zone industriali, aree ASI e aree PIP.
Ciascuna ZES è stata istituita con d.p.c.m., su richiesta di istituzione da parte delle Regioni interessate con la presentazione di un piano di sviluppo strategico nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dall’ art. 4, comma 3 del d.l. 91/2017. Di conseguenza, i requisiti per l’istituzione della ZES sono:
- presenza di almeno un’area portuale;
- collegamento alla rete transeuropea dei trasporti.
Le ZES in vigore fino al 31 dicembre 2023 sono 8, di cui 6 regionali/intraregionali (Abruzzo, Campania, Calabria, Sardegna, Sicilia Orientale, Sicilia Occidentale) e 2 interregionali (Puglia – Molise, Puglia – Basilicata), e al loro interno sono stati individuati comuni (o loro porzioni) ammissibili ai benefici.
La durata delle ZES non doveva essere inferiore a 7 anni e non superiore a 14 anni, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 7 anni su richiesta delle regioni interessate.
L’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo (2017-2023)
Ogni regione ha predisposto un piano strategico di sviluppo nel quale sono stati descritti gli scenari economici di riferimento; nell’ambito di queste analisi, una sola regione, la Sicilia, con una delibera della Giunta, ha indicato specificamente le attività che possono accedere ai benefici da ZES, individuandone anche i codici Ateco, mentre altre hanno indicato in maniera meno analitica le attività, che se attive nelle aree ZES, possono accedere a tutte le agevolazioni previste dalla normativa.
Tanto premesso, in merito ai requisiti soggettivi, è possibile fare riferimento alla legge 208 del 2015 che disciplina l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, meglio noto come bonus Sud10.
Tale disciplina, in vigore fino al 31 dicembre 2023, conferma un primo e importante indirizzo in riferimento all’ambito di applicazione oggettivo delle ZES riferibile a due tipologie di soggetti:
- imprese nuove che intendono investire nel tessuto economico in zona ZES;
- imprese già esistenti che intendono avviare un nuovo progetto a fronte della predisposizione di un piano economico-finanziario di sviluppo in zona ZES.
La norma di riferimento, recepita anche per le agevolazioni originate dall’insediamento nelle zone ZES, individua le attività escluse dalle agevolazioni.
Le agevolazioni non si applicano ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo e alle aziende in difficoltà.
Per quanto concerne le attività agevolabili suggerite nei piani strategici di ciascuna Regione, in relazione al periodo 2017-2023, tutti i piani strategici di sviluppo regionali hanno individuato (suggerito e/o da promuovere) alcune attività, in relazione al proprio contesto economico, alle potenzialità del territorio, alle strutture già esistenti e sulla base di analisi storiche dei principali dati dei settori specifici su cui fare riferimento, con la finalità di raggiungere i diversi obiettivi finali che le ZES si prefiggono. Per consentire un approccio immediato all’argomento si espone di seguito una tabella sinottica con l’indicazione delle regioni ZES e delle attività che l’ente intende promuovere e rafforzare maggiormente in funzione delle analisi anzidette, correlate più in dettaglio ai singoli Comuni (fonte: singoli piani strategici di sviluppo).
Per quanto riguarda le tipologie di interventi ammessi alle agevolazioni, il legislatore indica espressamente la locuzione di “incremento di investimenti”, che si rileva anche dalle istruzioni relative al nuovo modello di richiesta – per l’anno 2023 – per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, nei comuni del sisma del centro Italia, nelle zone economiche speciali e nelle zone logistiche semplificate (Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche) nelle quali sono confermate le fattispecie di investimento agevolabili, cosi riepilogate:
Anche per gli investimenti nelle ZES il riferimento normativo è l’art. 1, comma 99 l. 208/2015 e, di conseguenza, i beni agevolabili devono riguardare gli attivi fissi materiali e immateriali – acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria13 – e non possono prevedere casi di sostituzione, né acquisto di componenti di impianti già esistenti. Di seguito, una tabella di riepilogo degli investimenti agevolabili:
L’art. 57, comma 1, lett. b), num. 4) del d.l. 77/2021, in vigore dal 1° giugno 2021, ha esteso il credito di imposta ZES all’acquisto di immobili strumentali14. In tale contesto, si è inserito successivamente il d.l. 36/202215, in vigore dal 1° maggio 2022. In particolare, all’art. 37 di tale norma (“Disposizioni in materia di ZES e ZLS”), è riportato tra l’altro che “Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti”.
In relazione all’acquisto di immobili strumentali, giova sottolineare come, ai fini della fruizione del credito d’imposta, in base all’interpretazione dell’Agenzia delle entrate essi debbano rispettare il requisito della “novità”. Per il credito d’imposta ZES in vigore fino al 31 dicembre 2023, il limite massimo per ciascun progetto d’investimento, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa è di 50 milioni di euro per gli investimenti realizzati entro il 31 maggio 2021 e di 100 milioni di euro per gli investimenti realizzati dal 1° giugno 2021.
I Principali vantaggi delle ZES (2017-2023)
Tra i principali incentivi destinati agli investimenti realizzati nella Zone Economiche Speciali, è possibile annoverare il credito d’imposta per gli investimenti effettuati e la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito d’impresa derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES.
Per quanto riguarda la prima agevolazione, nella tabella seguente sono sintetizzati i limiti di intensità di aiuto previsti.
È importante ricordare che il credito d’imposta è revocato nel caso in cui l’azienda beneficiaria non mantenga l’investimento per almeno 7 anni dopo il completamento del progetto di sviluppo.
Ai fini della fruizione della riduzione dell’aliquota IRES, la legge di bilancio 2021 prevede il rispetto congiunto dei seguenti requisiti:
- le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 anni;
- le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni;
- le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di liquidazione o di scioglimento. Il mancato rispetto di una delle condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione ricevuta.
Nell’ambito delle agevolazioni previste, è opportuno rilevare altresì l’Istituzione di zone franche doganali (ZFD) ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. Si tratta di territori interclusi e delimitati dove è possibile depositare, effettuare manipolazioni e svolgere lavorazioni di merci terze in regime di temporanea importazione in sospensione dal pagamento dei diritti doganali (dazi e IVA all’importazione) e di semplificazioni delle formalità di spedizione, riducendo una serie di costi che incidono in maniera significativa sul budget aziendale.
Di seguito un’elencazione, seppur non esaustiva, di quanto è possibile effettuare al loro interno e dei consequenziali benefici:
- deposito e stoccaggio, senza limiti temporali, delle merci estere (non unionali) introdotte nel territorio doganale della UE in sospensione dal pagamento dei diritti doganali (dazi/IVA);
- introduzione, immagazzinamento, trasformazione di merci unionali;
- lavorazioni di trasformazione/assemblaggio sfruttando il regime doganale speciale del traffico di perfezionamento attivo;
- possibilità di effettuare manipolazioni usuali;
- semplificazioni delle formalità doganali di presentazione in dogana delle merci. Le merci successivamente estratte dalla ZFD possono essere vincolate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai regimi di:
- immissione in libera pratica/immissione in consumo;
- uso particolare (immissione temporanea e uso finale);
- transito esterno;
- riesportazione.
Ulteriori agevolazioni agli investimenti nelle ZES sono rappresentate da procedure semplificate, relative ai regimi speciali operanti nelle ZES disciplinati dal d.l. 91/2017 (artt. 5 e 5-bis), modificato dal d.l. 77/2021 (art. 57), che ha introdotto ulteriori misure di rafforzamento e semplificazione, anche ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dal PNRR. In particolare, le misure in oggetto prevedono:
- l’introduzione (nuovo art. 5-bis del d.l. 91/2017) dello strumento dell’autorizzazione unica, che concentra in un unico provvedimento tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta previsti dalla legislazione vigente in relazione alle opere da eseguire, alle attività da intraprendere o ai progetti da approvare nelle ZES, accompagnata dalla previsione dell’operatività del modello di conferenza di servizi semplificata;
- la riduzione della metà dei termini per l’ottenimento dell’autorizzazione unica e per gli adempimenti nell’ambito delle procedure con silenzio-assenso, con previsione altresì del carattere perentorio di tutti i termini procedimentali operanti per le ZES;
- il raccordo tra gli sportelli unici istituiti a normativa vigente e i suddetti procedimenti in materia di autorizzazione unica.
PARTE II
Modalità operative per l’ottenimento del credito d’imposta ZES per l’anno 2023
Per fruire del credito di imposta in zona ZES i soggetti beneficiari dovranno presentare apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate nella quale saranno indicati i dati degli investimenti e la fruizione del credito. La comunicazione relativa agli investimenti effettuati fino al 31.12.2023 può essere presentata entro il 31.12.2024, esclusivamente con le seguenti modalità telematiche:
- direttamente dal beneficiario;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
- tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni (ad esempio, commercialisti).
Il soggetto beneficiario potrà utilizzare il credito spettante dal 5° giorno successivo al ricevimento della data di rilascio della ricevuta che attesta l’ottenimento del credito di imposta, a condizione che gli investimenti effettuati siano stati effettivamente conclusi. L’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 6906 denominato “Credito d’imposta investimenti ZES – art. 5, comma 2, decreto-legge 20 giugno 2017, n.91”.
1. Adempimenti procedurali ed operatività (2017-2023)
Comunicazione
l modello di domanda per accedere al credito d’imposta, relativo alle spese sostenute nel 2023, per gli investimenti effettuati nelle ZES può essere inviato fino alla scadenza del 31 dicembre 2024. Lo stesso si compila attraverso l’apposito software “CIM23” ed è composto da sei sezioni:
1- Frontespizio, che contiene i dati dell’impresa beneficiaria e del rappresentante firmatario della comunicazione, l’informativa sul trattamento dei dati personali, la rinuncia al credito richiesto o la rettifica di una precedente comunicazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
2- Quadro A, con i dati relativi al progetto di investimento e al credito d’imposta.
3- Quadro B, con i dati relativi alla struttura produttiva.
4- Quadro C, con l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
5- Quadro D, con l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti de minimis.
6- Quadro T, contenente il riepilogo della comunicazione.
La presentazione del modulo si effettua esclusivamente in via telematica mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, a cui si può accedere con l’identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Secondo le indicazioni dell’Agenzia, laddove, in seguito al completamento dell’investimento, dovesse risultare necessario modificare gli importi indicati in via previsionale, l’azienda dovrà procedere alla rettifica delle somme, compilando nuovamente il modello in tutte le sue parti e barrando nel frontespizio la casella relativa alla rettifica, indicando il numero di protocollo della comunicazione oggetto di modifica. La comunicazione di rettifica sostituisce, in tal modo, la precedente istanza.
Lo stesso modello può essere utilizzato anche nel caso in cui l’azienda volesse annullare una comunicazione già inviata, rinunciando totalmente al credito d’imposta predentemente richiesto: in tale circostanza, è necessario barrare la casella relativa alla rinuncia e indicare il numero di protocollo attribuito alla comunicazione che si intende annullare. In tal caso, i quadri A, B, C e D non vanno compilati e nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” non va apposta la firma.
1.2. Fascicolo documentale
Con riferimento a eventuali possibili verifiche da parte delle Autorità, è opportuno che l’impresa beneficiaria conservi la seguente documentazione al fine di poter rendicontare le spese di acquisizione delle immobilizzazioni in relazione alle quali il credito d’imposta maturato è stato utilizzato in compensazione con modello di pagamento F24:
- copia degli atti di acquisto dei beni (con particolare riferimento agli immobili);
- copia delle fatture di acquisto;
- copia dei contratti di leasing, inclusivi dei relativi piani di ammortamento e verbali di consegna (dai contratti dovrà evincersi l’obbligo da parte dell’impresa di acquisire il bene alla scadenza);
- copie quietanze dei modelli di pagamento unificato F24 relativi al credito d’imposta e utilizzati in compensazione;
- copia del registro dei beni ammortizzabili dal quale si evinca l’annotazione delle immobilizzazioni materiali oggetto del progetto di investimento agevolato.
1.3. Cumulabilità
La legge n. 18 del 2017 ha introdotto nel decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, l’art. 7-quater che ha recato modifiche alla disciplina del credito d’imposta in esame.
In particolare, il comma 102 dell’art. 1 della legga 28 dicembre 2015, n. 208 – che vietava il cumulo – è stato sostituito dal seguente: «102. Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento».
PARTE III
Ulteriori aspetti fiscali e contabili del credito d’imposta ZES
1. Trattamento fiscale del credito d’imposta (2017-2023)
La disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES è la stessa di quella prevista per gli investimenti nel Mezzogiorno (commi da 93 a 107 dell’art. 1 l. 208/2015) sia dal punto di vista fiscale che contabile.
Nulla è stato disposto dal legislatore in merito alla tassabilità del credito d’imposta e, a tal proposito, la circolare n. 34/E del 2016 precisa, al paragrafo 6, che: “In assenza di un’espressa esclusione normativa il credito d’imposta in esame è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l’altro, che tale credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito d’impresa”.
1.1 Credito d’imposta in dichiarazione dei redditi
Il credito di imposta in esame andrà indicato anche in dichiarazione dei redditi nel quadro RU:
- della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati);
- dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d’imposta nei quali il credito viene utilizzato in compensazione.
Nel quadro RU sotto il codice dichiarazione “E5 – investimenti in beni strumentali/ZES” al rigo RU5 andrà indicato l’importo complessivo del credito spettante nel periodo di riferimento.
1.2 Credito d’imposta in dichiarazione dei redditi
Il credito di imposta in esame andrà indicato anche in dichiarazione dei redditi nel quadro RU:
- della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati);
- dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d’imposta nei quali il credito viene utilizzato in compensazione.
Nel quadro RU sotto il codice dichiarazione “E5 – investimenti in beni strumentali/ZES” al rigo RU5 andrà indicato l’importo complessivo del credito spettante nel periodo di riferimento.
Il credito maturato può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità dello stesso e senza alcuna scadenza temporale.
2. Trattamento fiscale relativo alla riduzione IRES (2021-2023)
I commi 173-176 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 prevedono, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno delle Zone Economiche Speciali, una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa l’attività e per i sei periodi d’imposta successivi.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti da:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Per previsione legislativa, la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito costituisce un aiuto “de minimis” e come tale deve essere trattato dal beneficiario. In particolare, si tratta di un aiuto “de minimis” automatico in quanto la sua fruizione non è subordinata ad alcuna richiesta o autorizzazione, ma è semplicemente rimessa alle decisioni del beneficiario, il quale ha il conseguente obbligo di indicarlo nel prospetto degli “Aiuti di Stato” al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento del registro nazionale degli stessi. Di conseguenza, ai fini della fruizione dell’agevolazione in oggetto, le imprese dovranno verificare la capienza del proprio plafond in relazione a eventuali ulteriori misure in “de minimis” utilizzate.
2.1 Riduzione Ires in dichiarazione
La riduzione dell’IRES va riportata nel Quadro RN – Determinazione dell’IRES al rigo RN7 colonna 2, indicando l’aliquota del 12%:
Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, al fine di fruire dell’agevolazione, il contribuente deve compilare la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nei righi RS491 e RS492: in
- colonna 1, il codice identificativo della ZES nella quale è stata intrapresa la nuova attività, tenendo conto che per ciascuna zona agevolata va compilato un distinto rigo; in colonna 2, il numero progressivo che identifica il periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione (numero da 1 a 7); in
- colonna 3, l’ammontare del reddito già indicato nel quadro RF realizzato nella ZES per cui intende usufruire dell’agevolazione.
3. Aspetti contabili
Il credito d’imposta, essendo commisurato al costo dei beni strumentali ammortizzabili, costituisce un contributo in conto impianti. Il documento OIC 16 prevede due metodi per l’imputazione dei contributi in conto impianti a Conto economico in relazione alla vita utile dei cespiti a cui si riferiscono:
- Il metodo diretto, in base al quale i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali, con conseguenti minori ammortamenti nei successivi esercizi di competenza;
- Il metodo indiretto, in base al quale i contributi sono imputabili alla voce A.5 di conto economico “Altri ricavi e proventi” e sono rinviati per competenza agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di risconti passivi.
PARTE IV
ZES unica per il Mezzogiorno
1. Le ZES in Italia dal 01.01.2024
Con il d.l. 124/2023 pubblicato in G.U. il 19 Settembre 2023 (“DL Sud”), è stata istituita la ZES unica con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali.
La nuova ZES Unica comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La relazione di accompagnamento al DL Sud afferma che la nuova impostazione è stata elaborata in quanto il sistema precedente delle ZES «non risulta funzionale rispetto allo scopo della disciplina che le ha istituite, vale a dire la promozione dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno in una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo».
Di seguito sono approfondite le principali caratteristiche del nuovo strumento.
1.1 La governance
Cabina di regia interministeriale: La cabina di regia è presieduta dal Ministro Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR ed è composta da 13 ministri. I compiti principali della cabina di regia sono quelli di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attività della ZES.
Struttura di missione La struttura di missione è alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, ha a capo un coordinatore, è rinnovabile fino al 2034 e svolge:
- funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica;
- funzione di stazione appaltante fino al 31 dicembre 2026;
- predispone il Piano Strategico triennale da approvare con d.p.c.m.
1.2 I principali vantaggi della ZES Unica
Con l’istituzione della ZES Unica sarà possibile il rilascio in via telematica di una ricevuta che indica i termini entro i quali l’Amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza relativa all’avvio dell’attività. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione deve convocare la conferenza dei servizi.
È confermato lo strumento del credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, acquisto terreni, acquisizione, realizzazione o ampliamento immobili strumentali agli investimenti. Rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa, le intensità del credito d’imposta sono state modificate in base alla nuova Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, come riportato nella tabella che segue.
In base all’art. 6, comma 5 del d.l. 124/2023, il credito d’imposta è cumulabile con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Rispetto a quanto indicato in precedenza, per la ZES unica non è stata riproposta la riduzione del 50% dell’IRES derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES.
Anche la nuova normativa consente la possibilità di istituire zone franche doganali19 intercluse su indicazione della Struttura di missione o su iniziativa delle Autorità di sistema portuale. Al momento, solo Puglia e Molise hanno istituito le nuove Zone Franche Doganali in Italia.
Le ZFD consentiranno alle imprese di importare, stoccare, manipolare e trasformare le merci in sospensione di dazi doganali e IVA, oltre che di godere delle semplificazioni amministrative (tempi certi e celeri per il rilascio delle Autorizzazioni Uniche) e delle agevolazioni fiscali (credito d’imposta) previste in area ZES, determinando notevolissimi vantaggi competitivi alle imprese sul mercato globale.
1.3 Gli investimenti agevolabili nella ZES unica: tipologia e limiti
Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, del Regolamento (UE) n. 651/201421, riguardano:
- acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantante nel territorio;
- acquisto terreni;
- acquisizione, realizzazione o ampliamento immobili strumentali gli investimenti. Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati dal 01 gennaio al 15 novembre 2024 ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:
- il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
- l’investimento minimo dell’investimento è pari a euro 200 mila e l’importo massimo è pari a euro 100 milioni
Il credito d’imposta è rideterminato se:
- i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;
- entro il quinto periodo successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi. Il credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree oggetto di agevolazione per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
Conclusioni
Gli investimenti nelle aree ZES, seppur in solo due anni di effettiva operatività, hanno comportato un significativo impatto economico.
Un’analisi sull’efficacia delle ZES quali strumenti di attrattività per gli investimenti nel Mezzogiorno ha messo in luce che, se tutte le ZES avessero performato come quelle della Campania e della Calabria, si genererebbe un effetto positivo sull’economia nazionale, direttamente e indirettamente, di circa 83 miliardi di Euro.
La nuova ZES Unica, per produrre gli effetti auspicati, dovrà fornire certezza soprattutto in merito alle misure fiscali e all’orizzonte temporale. Solo in questo modo le imprese e i dottori commercialisti a loro fianco potranno cogliere le opportunità aperte a chiunque voglia investire nei territori del Mezzogiorno.
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