Mini PIA: cosa sono
Mini PIA (pacchetti integrati di agevolazione) sono agevolazioni alle micro e piccole imprese per attività di innovazione tecnologica ed industriale, digitalizzazione e transizione energetica ed ambientale, oltre allo sviluppo e alla qualificazione delle competenze al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive.
La forma dell’aiuto è il contributo a fondo perduto.
Mini PIA : finalità
La finalità è sostenere gli investimenti delle micro e piccole imprese volti a modernizzare metodi produttivi e/o di erogazione dei servizi, a migliorare il trasferimento di conoscenze, ad indentificare gli usi più efficaci delle tecnologie e a riqualificare la forza lavoro mediante le competenze immediatamente necessarie per consentire il controllo remoto delle attività, il monitoraggio della produzione, l’adozione di modelli aziendali sostenibili dal punto di vista ambientale e di economia circolare, nonché investimenti in efficienza energetica e miglior utilizzo delle risorse; tutti ambiti in cui il know-how digitale è fondamentale e consente alle PMI di rimanere competitive. Pertanto, le finalità sono:
- Far fronte alle nuove sfide imposte dall’innovazione e dalla transizione energetica e digitale, attraversi la reingegnerizzazione dei cicli produttivi e l’avvio/consolidamento dei processi di economia circolare;
- Agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese di minore dimensione;
- Sostenere il posizionamento delle PMI a livello nazionale e internazionale;
- Sostenere la diffusione dell’innovazione per accrescere la competitività del sistema produttivo regionale;
- Sostenere e qualificare l’occupazione regionale inclusa, l’occupazione femminile.
Mini PIA: soggetti beneficiari
Possono presentare istanza di agevolazioni le Micro e Piccole imprese, incluse le imprese che acquisiscono la qualifica di media impresa esclusivamente per il tramite delle partecipazioni, nonché i liberi professionisti.
Mini PIA: settori ammissibili e attività escluse
Sono ammissibili le iniziative di cui alla “Classificazione delle Attività economiche 2007 –Aggiornamento 2022”. Sono escluse le divisioni, i gruppi e le classi di cui alla sezione “C” di seguito indicati:
- 19 “Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio” ad eccezione del 19.20.40 “Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale;
- 1 “Siderurgia”
- 2 “Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)”
Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:
- Lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- Gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- La fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- Gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- Gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;
- Gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell’economia circolare;
- Gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
– Ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di “teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti”;
– Ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portali allo stato di “cogenerazione ad alto rendimento”.
Inoltre, non sono ammissibili le attività di ricevitoria, commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, lotterie e scommesse.
Mini PIA: localizzazione
Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia. L’impresa decade dal beneficio se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento, “delocalizza” l’attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall’Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento (per data di completamento dell’investimento si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile).
Le imprese beneficiarie si impegnano al mantenimento delle ULA, nel territorio della Regione Puglia, conteggiate nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda. L’incremento dei livelli occupazionali presso l’unità locale oggetto dell’agevolazione, anche con particolare attenzione all’occupazione femminile, comporterà l’applicazione di una premialità sull’agevolazione.
Mini PIA: progetti ammissibili
Il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazione, rivolto alle piccole e micro imprese deve essere costituito da:
a) Investimenti Produttivi in chiave di tecnologie abilitanti e di innovazione correlati ai temi della digitalizzazione e/o dell’ecosostenibilità in linea con la Smart Specialization Strategy; che devono essere integrati con:
b) Progetti di Innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese; che possono essere integrati con:
c) Progetti informativi di qualificazione delle competenze volti alla trasformazione digitale, alla transizione industriale sostenibile, alla transizione ecologica ed alla riconversione green, anche promuovendo azioni di raccordo tra istruzione terziaria/universitaria e sistema produttivo, in stretta correlazione con la strategia regionale di specializzazione intelligente;
d) Investimenti a favore della tutela ambientale;
e) Acquisizione di consulenze specialistiche, programmi di internazionalizzazione e di partecipazione a fiere.
Mini PIA: entità delle spese agevolabili
- L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili deve essere compreso da 30mila euro e 5 milioni di euro.
- 2. I programmi d’investimento produttivo devono prevedere spese ammissibili non superiori al 90% del progetto integrato.
- Gli investimenti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione non possono eccedere 1 milione di euro.
- Gli investimenti per l’innovazione a favore delle PMI non possono eccedere 1 milione di euro.
- Gli investimenti per la formazione non possono eccedere 500mila euro.
- Gli investimenti per la tutela dell’ambiente non possono eccedere 3 milioni di euro.
- Le spese per servizi di consulenza e d’internazionalizzazione non possono superare 500mila euro e le spese per la partecipazione alle fiere non possono superare 500mila euro.
Intensità delle agevolazioni
Per gli Investimenti Produttivi l’intensità di aiuto non supera:
- Per le micro e piccole imprese il 55%, come segue:
– 35% di sovvenzione diretta nella forma di contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita;
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
- Per le piccole imprese, che acquisiscono la qualifica di media impresa esclusivamente per il tramite delle partecipazioni, il 45%, come segue:
– 25% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributi in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% su ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
Nell’ambito degli Investimenti Produttivi, le percentuali di agevolazione potranno essere aumentate fino al 5% in ragione di alcune premialità:
Per gli aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione, l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
– 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto; al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
Per gli aiuti all’innovazione a favore delle PMI, l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili come segue:
– 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto; al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
Per gli interventi formativi, l’intensità di aiuto non supera:
- Per le micro e piccole imprese non supera il 70%, come segue:
– 50% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto; al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione
sul finanziamento bancario concesso;
- Per le piccole imprese, che acquisiscono la qualifica di media impresa esclusivamente per il tramite delle partecipazioni, il 60% come segue:
– 40% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite massimo del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
Per gli investimenti a favore della tutela ambientale, che consentono alle imprese di ottenere:
- Una maggiore efficienza energetica, l’intensità di aiuto non supera il 65% come segue:
– 45% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
- La promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, l’intensità di aiuto non supera il 65% come segue:
– 45% di sovvenzione diretta nella forma di contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
Per le piccole imprese, che acquisiscono la qualifica di media impresa esclusivamente per il tramite delle partecipazioni, l’agevolazione relativa alle voci di cui alla precedenti lettere a. e b. non supera il 55%, come segue:
– 35% di sovvenzione diretta nella forma di contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
Relativamente ai programmi di internazionalizzazione e di acquisizione di consulenze specialistiche, l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
– 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
Relativamente alla partecipazione alle fiere, l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
– 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto al quale potrà essere aggiunta un’ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
– 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
– 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
Spese ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute nell’arco di durata del progetto e strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, i costi relativi al progetto di innovazione sono stimati in base ai preventivi e/o contratti forniti dall’impresa a corredo della documentazione inserita in piattaforma. I costi imputabili all’investimento produttivo e agli eventuali interventi di tutela ambientale sono attestati mediante relazione tecnica estimativa asseverata redatta da tecnico abilitato. Con riferimento alle spese relative alla formazione, qualora previste, l’impresa fornirà un piano dei costi basato sul numero dei partecipanti per il numero di giornate impegnate al fine dell’applicazione dei costi standard.
Con riferimento, infine, alle spese relative alle consulenze, qualora previste, l’impresa fornirà i contratti e/o i preventivi per le prestazioni di servizi esplicitando l’oggetto della consulenza, la finalità attesa, le giornate stimate ed allegando il Curriculum Vitae del consulente al fine di documentarne l’esperienza maturata. I singoli programmi devono essere organici e funzionali e tra loro correlati; su tutte le fatture è obbligatoria l’apposizione del CUP ai fini della rendicontazione, pena l’inammissibilità delle spese rendicontate; a tal fine, al momento dell’emissione della fattura relativa alla spesa oggetto di rendicontazione, le imprese sono tenute a verificare che i propri fornitori adempiano al predetto obbligo inserendo il proprio CUP reso disponibile all’impresa in sede di presentazione dell’istanza al soggetto Finanziatore
Spese non ammissibili
Non sono ammissibili:
- Le spese di pura sostituzione;
- Le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- Le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- I titoli di spesa regolati in contanti;
- Le spese di funzionamento;
- Le spese relative all’acquisto di scorte;
- Le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;
- I titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
- Attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- Le spese relative all’acquisto di mezzi mobili qualora non strettamente funzionali all’attività;
- IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- Tutte le spese non capitalizzare ad eccezione delle spese relative alle consulenze per l’innovazione, per la formazione e per l’acquisizione di servizi.
Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le forniture “chiavi in mano” che non rispettino i requisiti di ammissibilità.
Presentazione della domanda
Le domande potranno essere presentate a partire dal 29 febbraio 2024 con procedura online disponibile sul sito https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/ fino ad esaurimento fondi.
Durata e termini di realizzazione del progetto
I programmi d’investimento possono essere avviati successivamente alla generazione del protocollo. Il programma oggetto di agevolazione può avere una durata massima di 24 mesi dalla comunicazione dell’esito positivo delle verifiche. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga al termine di conclusione del progetto, a condizione che la richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione.
Cumulo
In coerenza con quanto disposto dall’articolo 8 “Cumulo” del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell’importo totale degli aiuti di Stato a favore dell’attività, del progetto o dell’impresa sovvenzionati.
Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli Aiuti 2021 2027 ove pertinente.
Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie.
Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.
Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata dal GBER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
È consentito il concorso con misure agevolative aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, in misura non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
Nel caso sia superata l’intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti produttivi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, la verifica di cumulabilità tiene conto dei limiti delle previsioni della Carta degli Aiuti di cui al precedente comma 2.