La Zona ZES è una regione geografica con una legislazione economica diversa da quella in vigore nel paese di origine. In tali ambiti è garantita la possibilità di stabilire deroghe alla normativa vigente nell’ambito delle ordinarie politiche nazionali.
Attualmente le ZES istituite in Italia sono quelle della Campania, della Calabria, della Puglia-Basilicata (interregionale ionica) e della Puglia-Molise (interregionale adriatica). Altre Regioni, come Sicilia, Sardegna e Abruzzo, stanno cercando di completare il relativo iter.
Di seguito le ultime notizie sulle Zone Economiche Speciali.
L’Agenzia delle Entrate è tornata recentemente a fornire importanti chiarimenti in merito alla corretta fruibilità delle agevolazioni fiscali previste dalle ZES (in particolare, il credito d’imposta) dove all’interno di questi chiarimenti ci sono due risposte ad interpello del contribuente:
- Acquisto di proprietà superficiaria rientrante nel credito d’imposta ZES.
- Credito d’imposta ZES. Requisito della ”novità” per i beni immobili.
Acquisto di proprietà superficiaria rientrante nel credito d’imposta ZES.
In risposta alla domanda n. 302, del 21 aprile 2023, l’agenzia dell’Entrate chiarisce circa la possibilità di usufruire dei vantaggi previsti per chi effettua investimenti nelle ZES e, in particolare, del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, con riferimento all’acquisto di “proprietà superficiaria” di un immobile sito in una ZES.
Con riferimento al ”credito d’imposta ZES”, l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 91 del 2017, nel secondo periodo prevede che: in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» e devono, inoltre, ritenersi validi i principi forniti con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.
Come nota interessante, e sulla base dei dati letterali della normativa civilistica che disciplina l’istituto (art. 952 e ss. c.c.), il titolare del diritto di superficie (superficiario) ha il diritto di costruire e mantenere una costruzione su (o anche sotto) un terreno di proprietà altrui, acquisendo la proprietà della costruzione, senza però acquisire la proprietà del terreno, restando il terreno edificato in proprietà dell’altro soggetto.
Non senza dimenticare che la proprietà superficiaria è considerata una proprietà “a tempo”, mentre che la piena proprietà è perpetua, e che solo in caso di estinzione del diritto di superficie, il patrimonio recupera la sua pienezza.
Certamente, quando accadrà questa situazione, bisognerà verificare che tale investimento non costituisca limite di fruibilità e compatibilità con le condizioni stabilite nel credito d’imposta per gli investimenti al Sud.
Credito d’imposta ZES: requisito della ”novità” per i beni immobili.
L’intervento prosegue con la successiva risposta a interpello n. 310 del 3 maggio 2023, che segnala come novità il potere utilizzare il credito d’imposta ZES in relazione al costo sostenuto per l’acquisto di nuovi impianti e beni strumentali, nonché per l’esecuzione di opere edili realizzate su un compendio industriale esistente nella ZES.
Nella Risposta n. 310/2023, si ricorda che in conseguenza delle modifiche introdotte dall’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 36 del 2022, terzo periodo del comma 2 del citato articolo 5 («Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti») è stato sostituito dal seguente: « Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti », con decorrenza dal 1° maggio 2022 (ai sensi dell’articolo 50 del decreto-legge n. 36 del 2022).
“Per tanto, il credito d’imposta ZES, spetta anche per l’acquisto di terreni per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto – legge 36”. Citando il comma 3 a pagina 5 della risposta 310/2023 dell’Agenzia delle Entrate.
È importante notare che l’articolo 1, comma 267, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd Legge di Bilancio 2023), ha esteso il beneficio in questione agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023.
Per quanto riguarda, invece al quesito posto sul requisito della “novità” in relazione al compendio immobiliare, il riferimento va al comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (modificato da ultimo dalla Legge di Bilancio 2023) che stabilisce espressamente che il credito d’imposta si riferisce ad investimenti in beni strumentali “nuovi”. Di conseguenza, l’agevolazione non è disponibile per investimenti in beni a qualsiasi titolo già utilizzati (vedi anche circolare n. 34/E del 3 agosto 2016).
Pertanto, si ritiene che il requisito della novità debba caratterizzare anche i beni strumentali acquisiti o costruiti per beneficiare del suddetto credito d’imposta ZES.
Conclusione:
In caso di: | Novità |
Costo sostenuto per l’acquisto del compendio immobiliare. | Si ritiene che tale costo non possa essere considerato perché trattasi di un compendio privo del requisito della novità nei termini sopra indicati. |
Ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità. | Il beneficio fiscale è limitato alle spese sostenute per “nuova costruzione”. |
Interventi di ampliamento su beni immobili dotati del requisito della novità. | Il beneficio in questione spetta, oltre che ai costi di acquisizione del nuovo fabbricato, anche a quelli sostenuti per il suo ampliamento. |
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