Piano Transizione 5.0. L’attesa per gli incentivi per il piano transizione 5.0 sta per finire grazie al decreto PNRR, che considera il credito d’imposta 5.0 come un punto di forza da riprendere per spingere il mercato dei beni strumentali.
I nuovi crediti d’imposta saranno finanziati con 6,3 miliardi di euro per il 2024 e 2025 da RepowerEu, il capitolo sulla transizione energetica introdotto nel Pnrr dopo le trattative con la Commissione Europea.
La dotazione prevede anche:
- Un taglio di consumo energetico del 3%
- Formazione del personale fino a 300mila euro.
Transizione 5.0: cosa vuol dire doppia transizione?
Il piano introduce un incentivo per la doppia transizione dei processi produttivi, che comprende transizione digitale ed energetica, su nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025
Le imprese che potranno accedere devono:
- Presentare un progetto di innovazione finalizzato a ridurre i consumi energetici di almeno il 3% (oppure in alternativa, i processi interessati dall’investimento almeno del 5%) e basato esclusivamente sui beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica indicati nella legge di bilancio 2017 che aveva definito il piano Industria 4.0.
- Inoltre, potranno accedervi imprese di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica o localizzazione geografica.
Saranno inclusi anche:
- Gli investimenti in beni necessari all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (escluse le biomasse);
- Spese per la formazione di competenze per la transizione ecologica.
Questi ultimi, nello specifico, saranno ammessi solo entro il 10% dell’investimento complessivo, con un limite massimo di 300mila euro e limitazione all’attività di formatori esterni all’azienda.
Quindi è premiata la Sostenibilità?
Sì, la sostenibilità raggiunta dalle PMI verrà premiata. I risultati dovranno essere certificati da una sorta di “certificatore” che attesterà sia la situazione precedente che la condizione di efficienza energetica ottenuta, cosi il beneficio fiscale potrà aumentare secondo i risultati ottenuti in termini di risparmio ed efficienza energetica.
Si tratterà, quindi, di un credito d’imposta migliorato rispetto a quello già previsto dalla Transizione 4.0. Le aliquote agevolative non sono ancora certe, ma si prevede che possano raggiungere un massimo del 20% e potrebbero aggiungersi a quelle del precedente Piano di Transizione.
In sintesi, l’aliquota massima per le imprese che potranno sommare i due incentivi sarà pari al 40%, a cui si potrebbero sommare due aliquote inferiori fino ad un massimo complessivo del 45%.
L’intensità del beneficio e quindi la percentuale di credito d’imposta riconosciuta varierà a seconda dei miglioramenti conseguiti in termini di efficienza energetica a livello aziendale (almeno 3%) o a livello del processo produttivo interessato (almeno 5%).
Quali sono le aliquote del piano transizione 5.0?
Il sistema di incentivi sarà composto da nove diverse aliquote, combinando i volumi di investimento con i risultati in termini di risparmio energetico.
In sostanza, per investimenti fino a 2,5 milioni, realizzati soprattutto da PMI, il credito d’imposta arriverà al 45% nella terza classe di efficienza energetica, cioè quella che darà i migliori risultati di risparmio. Questa percentuale scende al 40% e al 35% rispettivamente nella seconda e nella prima classe.
L’intensità degli aiuti diminuisce all’aumentare degli investimenti, secondo la logica di premiare più le piccole e medie imprese rispetto ai grandi gruppi. Quindi, nella fascia di spesa da:
- 2,5 a 10 milioni, il credito d’imposta sarà del 25% nella terza classe di efficienza energetica,
- 20% nella seconda e del 15% nella prima.
- Tra i 10 ed i 50 milioni, infine, il beneficio fiscale sarà rispettivamente del 15%, 10% e 5%.
Le aliquote sarebbero le seguenti:
Per investimenti fino a 2,5 milioni:
- classe I: 35%
- classe II: 40%
- classe III: 45%
Per investimenti tra 2,5 e 10 milioni
- classe I: 15%
- classe II: 20%
- classe III: 25%
Per investimenti tra 10 e 50 milioni
- classe I: 5%
- classe II: 10%
- classe III: 15%
PER IL BIENNIO 2024 / 2025 il piano Transizione 4.0 -che resta a disposizione delle aziende che si limitano solo agli investimenti “digitali” senza componente “green”, prevede le seguenti aliquote:
- Per investimenti fino a 2,5 milioni: 20%
- Per investimenti tra 2,5 e 10 milioni: 10%
- Per investimenti tra 10 e 20 milioni: 5%
Si noti che la terza aliquota è limitata a 20 milioni, mentre il piano Transizione 5.0 la porta a 50 milioni.
Si potrà calcolare il premio netto, cioè il beneficio reale, del piano Transizione 5.0, facendo la differenza tra la tariffa ancora dovuta grazie al piano Transizione 4.0 e le nuove aliquote del piano Transition 5.0, quindi:
Per investimenti fino a 2,5 milioni:
- classe I: 15%
- classe II: 20%
- classe III: 25%
Per investimenti tra 2,5 e 10 milioni
classe I: 5%
classe II: 10%
classe III: 15%
Per investimenti tra 10 e 50 milioni
- classe I: 0% fino a 20 milioni e 5% sopra i 20 milioni
- classe II: 5% fino a 20 milioni e 10% sopra i 20 milioni
- classe III: 10% fino a 20 milioni e 15% sopra i 20 milioni
C’è bisogno di una doppia certificazione?
Come richiesto anche dalla Commissione Europea durante le trattative per dare il via libera alla misura, il sistema di verifica sarà particolarmente severo.
Il progetto di investimento dovrà essere certificato da un valutatore indipendente che avrà il compito di attestare, ex ante, il rispetto dei criteri di ammissibilità legati alla riduzione dei consumi energetici. Successivamente, ex post, sarà necessaria una certificazione sull’effettivo completamento degli investimenti pianificati.
Quindi serviranno due certificazione:
- una relativa al consumo energetico, e
- un’altra relativa al completamento di tutti investimenti progettati.
[…] Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute in relazione ai “Beni materiali e immateriali nuovi previsti agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232”, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di forniture, a condizione che, tramite gli stessi si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici . […]