L’Agenzia dell’Entrate ha sospeso i codici tributo che hanno permesso finora di usufruire del Credito d’Imposta Transizione 4.0, questo come risposta alla nuova misura introdotta dal DL 39/2024 relativa alla certificazione preventiva dell’ammontare dei investimenti per i quali le imprese intendono beneficiare del credito.
L’assenza del decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT), che deve moderare la procedura di comunicazione preventiva dell’ammontare complessivo degli investimenti “Transizione 4.0” che ognuna imprese deve effettuare, sarebbe il motivo della temporanea sospensione dei codice tributo per i crediti d’imposta 4.0.
Transizione 4.0: certificazione preventiva dell’ammontare dei investimenti 4.0
Il Decreto Legge n. 39/2024 è il decreto attualmente in esame al Senato che mira a tutelare la tenuta dei conti pubblici introducendo in prima stanza ulteriori “giri di vite” sul superbonus ma anche agendo su altri benefici, compresso il credito d’imposta transizione 4.0.
L’articolo 6 del DL 39/2024 ha previsto che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi 1057- bis a 1058-ter, legge, n.178/2020), e di quelli investimenti per attività di ricerca e sviluppo, innovazione, tecnologia e design e ideazione estetica, (articolo 1, commi 200, legge n. 160/2029), le imprese sono tenute a comunicare in anticipo l’importo complessivo degli investimenti che intendono effettuare nel 2024.
Tale comunicazione dovrà essere inviata secondo le modalità che saranno definite da un decreto dirigenziale del MIMIT che, tuttavia, non è stato ancora emanato.
Transizione 4.0: sospensione dei codici tributo
In assenza del decreto direttoriale l’Agenzia dell’Entrate ha emanato la Risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024 che sospende momentaneamente i codici tributo per la compensazione, tramite f24, dei crediti d’imposta 4.0.
Sono sospesi i seguenti casi:
- I codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 e 2024;
- I codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi, viene indicato come “anno di riferimento”
I primi due codici (6936 e 6937) sono i codici tributo previsti dalla Risoluzione n.3 del 13 gennaio 2021, che devono essere utilizzati per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.
Inoltre, il codice 6938 è rivolto a chi investe nell’innovazione tecnologica 4.0, mentre gli altri si riferiscono rispettivamente ad aumenti delle disposizioni per chi investe per le stesse finalità, nel Mezzogiorno (6939), e nelle regione del Centro Italia interessati dagli eventi sismici 2016-2017 (codici tributo 6940)