Transizione green. Il parlamento ha convertito in legge 56/2024 il piano transizione 5.0 che mira a promuovere l’innovazione, la sostenibilità e l’efficienza energetica delle imprese, e per questo sono a disposizione dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) 6,3 miliardi di euro che si aggiungono ai restanti 6,4 milioni per la prosecuzione del Piano 4.0 fino al 2025, per un totale di circa 13.000 milioni.
Transizione green: qual è la spesa ammissibile?
L’accesso al credito d’imposta prevede:
- Il 45% della spesa
- Fino a 50 milioni di euro per gli investimenti ammissibili realizzati nel 2024 e 2025.
Si ricorda inoltre, che l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 non sarà “automatico”, come avvenuto con il Piano 4.0. Questo vuol dire che l’azienda non potrà gestire il beneficio 5.0 come avviene con gli incentivi automatici, compensandoli “in maniera autonoma” nel modello F24.
Transizione green: quando è fruibile il credito d’imposta?
Il bonus sarà utilizzabile rispettando determinati parametri e solo se verrà rispettata una precisa procedura burocratica che prevede la comunicazione preventiva del progetto di investimento al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che procederà a determinare il credito d’imposta utilizzabile fino al 31 dicembre 2025, con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e dell’Agenzia delle Entrate,
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente a titolo di compensazione decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari. Pertanto, l’intero credito può essere compensato quasi immediatamente dopo aver ottenuto l’approvazione da parte dei responsabili.
L’importo che non sia ancora utilizzato al 31 dicembre 2025 dovrà essere riportato a nuovo e potrà essere utilizzato in 5 rate annuali di pari importo. Il credito d’imposta non può essere ceduto né trasferito nemmeno nell’ambito del consolidato fiscale.
Transizione green: quali sono i progetti premiati?
La normativa premia:
- I nuovi investimenti nel 2024 e nel 2025 in impianti produttivi localizzati nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti d’innovazione che conseguano sostanzialmente una riduzione dei consumi energetici a beneficio dell’ambiente e del clima.
- Imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione nel consumo energetico, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Per quanto riguarda gli investimenti e risparmio energetico?
L’azienda deve disporre di esperti che certifichino il risparmio energetico conseguito (rispetto al periodo antecedente l’inizio dell’investimento agevolato) di almeno il 3% della struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% dei processi produttivi interessati dall’agevolazione. Il complimento di quest’ aspetto è essenziale per ottenere il riconoscimento del bonus 5.0.
Possono accedere al bonus 5.0 gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo sfruttamento aziendale di cui agli:
- Allegati A e B allegati alla Legge 232/2016 e che siano “interconnessi”, ovvero gli stessi asset già previsti 4.0.
Rientrano tra i beni strumentali immateriali (allegato B) ove specificamente previsti dal progetto di innovazione anche:
- I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata o introducono meccanismi di efficienza energetica;
- I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Nell’ambito dei progetti d’innovazione che conseguono una riduzione del consumo energetico, sono inoltre agevolabili:
- Investimenti in nuove attività materiali strumentali all’esercizio dell’impresa destinate all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad esclusione delle biomasse, compresi i sistemi di accumulo dell’energia prodotta.
Novità: impianti fotovoltaici
Secondo la lettura della nuova lettera b-bis, comma 17, dell’articolo 38 della legge n° 56/2024, introdotta in sede di conversione del decreto “PNRR” (decreto legge n° 19/2024) e pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 aprile 2024, l’importo massimo ammesso al credito d’imposta per l’impianto fotovoltaico sarà inversamente proporzionale alla potenza dell’impianto installato. Ciò significa che maggiore sarà l’efficienza del pannello, minore sarà la spesa ammissibile all’agevolazione.
I moduli fotovoltaici sono considerati agevolabili solo i seguenti prodotti:
- Moduli fotovoltaici prodotti nell’Ue con un’efficienza a livello di modulo di almeno il 21,5%;
- Moduli fotovoltaici con celle prodotti nell’Ue con un’efficienza a livello di cella di almeno il 23,5%;
- Moduli prodotti nell’Ue composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella di almeno il 24,0%.
Che cosa prevede la misura per la formazione del personale?
Nel bonus sono ricompresi anche i costi del personale relativi ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione:
- I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti connessi al progetto;
- Le spese di viaggio;
- I materiali e le forniture attinenti al progetto;
- L’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota riferita al progetto;
- I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- Le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione;
- Le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Tali spese sono agevolabili se mirano ad acquisire o consolidare capacità nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati in beni materiali e immateriali.
Altre caratteristiche:
- Per completare la normativa a sostegno della transizione green delle imprese, mancano ancora i decreti attuativi per la piena operatività del bonus.
- Il bonus 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali previsto dal piano 4.0 (legge di bilancio 2021, art. 1, commi 1051 e ss., della legge 178/2020) sebbene i beni 5.0 debbano possedere anche i requisiti previsti per i beni 4.0, nonché il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica (di cui all’art. 16 del D.Lgs. 124/2023).