Il veicolo può usufruire della maggiorazione del credito d’imposta industria 4.0?
Viene posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate il caso di un’autobetoniera o un’autobetoniera con pompa, composta di due parti, un autotelaio targato e un’attrezzatura specifica montata su autotelaio.
Solo questa seconda parte è dotata dei requisiti per fruire del credito d’imposta maggiorato in quanto bene industria 4.0. L’argomento analizzato riguarda, soprattutto, il riconoscimento della misura maggiorata del bonus anche all’autotelaio in quanto impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto.
Il contribuente sostiene che l’investimento debba essere considerato unitariamente al fine di valutare il riconoscimento del credito d’imposta; pertanto, l’applicazione del credito d’imposta maggiorato dovrebbe riguardare l’intero costo dei beni e, quindi, non solo la componente “macchina” o “attrezzatura”, ma anche la componente “veicolo”, dato che senza di essa la componente non sarebbe in grado di funzionare.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate sul tema “veicolo 4.0”
Sul punto l’Agenzia risponde richiamando la posizione già espressa nella circolare 4/E/2017
La misura maggiorata del bonus compete SOLO alla betoniera; al contrario, la componente “autoveicolo” potrà beneficiare della misura ordinaria del credito d’imposta previsto per i beni diversi da quelli tecnologici.
L’Agenzia delle Entrate precisa che:
- Devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli), nella quale è stata rifusa la precedente Direttiva 70/156/CE.
- Mentre sono incluse solamente le “macchine” intese ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2, lett. a), della c.d. “Direttiva Macchine” (Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE);
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