{"id":2443,"date":"2024-03-07T12:31:46","date_gmt":"2024-03-07T11:31:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professioniteam.it\/?p=2443"},"modified":"2024-03-08T11:38:17","modified_gmt":"2024-03-08T10:38:17","slug":"le-zone-economiche-speciali-sintesi-adempimenti-investimenti-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professioniteam.it\/le-zone-economiche-speciali-sintesi-adempimenti-investimenti-2023\/","title":{"rendered":"Le Zone Economiche Speciali: quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2023 e delle opportunit\u00e0 future"},"content":{"rendered":"
Premessa<\/strong><\/p>\n Le Zone Economiche Speciali (ZES),<\/strong> in Italia, sono state istituite nel 2017<\/strong>, al fine di favorire lo sviluppo delle imprese presenti e l\u2019insediamento di nuove attivit\u00e0 nelle regioni del Mezzogiorno<\/strong>, tramite semplificazioni degli adempimenti amministrativi e burocratici, agevolazioni fiscali e doganali.<\/p>\n Il percorso attuativo delle ZES \u00e8 stato cos\u00ec complesso da renderle completamente operative solo tra il 2021 e 2022<\/strong>, vedendo, infatti, solo nell\u2019estate del 2022 l\u2019apertura dello \u201csportello unico digitale\u201d SUD).<\/p>\n Alle Zone Economiche Speciali per interventi infrastrutturali <\/strong>sono destinati 630 milioni<\/strong> del PNRR, da utilizzare per il collegamento delle aree ZES alla rete nazionale dei trasporti e alle reti transeuropee, e 1,2 miliardi di euro<\/strong> per l\u2019ammodernamento e il potenziamento dei porti presenti all\u2019interno delle zone stesse.<\/p>\n Dal 1\u00b0 gennaio 2024<\/strong>, \u00e8 stata istituita una Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno<\/strong>, che andr\u00e0 a sostituire le attuali 8 ZES. Infatti, con la pubblicazione del d.l. 124\/20231 (c.d. decreto Sud) \u00e8 stata apportata una profonda revisione dell\u2019istituto in oggetto.<\/p>\n La ratio della riforma pu\u00f2 essere colta all\u2019interno della relazione governativa di accompagnamento al decreto Sud, nella parte in cui si afferma che il sistema delle ZES in vigore \u201cnon risulta funzionale rispetto allo scopo della disciplina che le ha istituite, vale a dire la promozione dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno in una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo\u201d<\/em>.<\/p>\n Il Governo, con l\u2019introduzione della ZES Unica<\/strong>, vuol favorire una programmazione maggiormente integrata e coordinata, ma, allo stesso tempo, conservare le specificit\u00e0 dei territori coinvolti. In relazione all\u2019argomento in oggetto, il presente documento intende fornire alcune informazioni di base e spunti operativi, con particolare riferimento alle agevolazioni relative gli investimenti realizzati nel 2023<\/strong> e agli adempimenti da effettuare. L\u2019elaborato introduce altres\u00ec il tema della nuova ZES Unica, in vigore a partire dal 1\u00b0 gennaio 2024<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n Secondo un rapporto Ocse2, gli interventi nelle ZES possono essere suddivisi in due macrocategorie:<\/p>\n – misure fiscali<\/strong> (es. esenzioni\/riduzioni imposte reddito societ\u00e0 \u2013 credito imposta investimenti\u00a0riduzione imposte dividendi \u2013 esenzione IVA \u2013 esenzione dazi doganali \u2013 ecc.);<\/p>\n – misure NON fiscali<\/strong> (es. interventi di semplificazione normativa \u2013 riduzione oneri e tempi amministrativi).<\/p>\n L\u2019UNCTAD all\u2019interno di una pubblicazione annuale di \u201cWORLD INVESTMENT REPORT\u201d ha dedicato un intero capitolo alle \u201cSPECIAL ECONOMIC ZONES\u201d, definendo le ZES come aree geografiche delimitate di uno Stato dove vengono concesse agevolazioni, incentivi fiscali e semplificazioni normative al fine di promuovere la crescita economica e sociale del territorio interessato.<\/p>\n Lo studio mette in evidenza come le prime ZES nel mondo nascono tra gli anni \u201860 e \u201870<\/strong>, si diffondono negli anni \u201880<\/strong>, e registrano una forte accelerazione nel periodo tra gli anni \u201890 \u2013 2000<\/strong>. Ad oggi, tenendo presente il trend di crescita stimato, esistono circa 6.000<\/strong> ZES in circa 140 Paesi<\/strong>. La ricerca mostra altres\u00ec come le aree ZES<\/strong> nel mondo abbiano continuato a svilupparsi anche a causa della competizione a livello internazionale dei governi, volta ad attrarre sempre maggiori investimenti sui propri territori.<\/p>\n La pi\u00f9 elevata concentrazione delle ZES si trova in Cina, con circa il 50%<\/strong> del totale mondiale. In\u00a0 Europa, la maggior densit\u00e0 \u00e8 riscontrata in Polonia che gi\u00e0 nel corso del 1994<\/strong> ha istituito la prima ZES<\/strong>, attraendo oltre 170 miliardi di euro<\/strong> di investimenti ed estendendo fino al 2026<\/strong> le misure agevolative.<\/p>\n Assonime, nelle note e studi n. 6\/2023 cita due casi di studio, vale a dire la ZES di Shenzhen istituita nel 1980 e le ZES in Polonia create a partire dal 1994<\/strong>. La prima, quella cinese, \u00e8 stata realizzata in un\u2019area geografica strategica per il Paese, essendo Shenzhen vicina ad Hong Kong e quindi attrattiva per gli investimenti stranieri. L\u2019obiettivo del governo cinese \u00e8 quello di far diventare l\u2019intera area di rilevanza mondiale.<\/p>\n Il secondo caso di studio riguarda le ZES in Polonia, primo paese europeo ad istituirne e ad aver attratto oltre 170 miliardi di Euro<\/strong>. Il successo delle ZES polacche \u00e8 dovuto principalmente alla riduzione delle imposte sui redditi, all\u2019ottenimento di terreni dove insediare le attivit\u00e0 economiche a prezzi agevolati, nonch\u00e9 agli sgravi fiscali relativi alle tasse sugli immobili. A queste agevolazioni vanno aggiunte le procedure di insediamento semplificate dal punto di vista amministrativo.<\/p>\n Le ZES in Italia sono state introdotte con d.l. 91 del 20176. L\u2019obiettivo indicato nell\u2019art 4 della norma \u00e8 favorire le corrette condizioni per consentire lo sviluppo in alcune aree italiane di aziende gi\u00e0 operanti o favorire l\u2019insediamento di nuove imprese in dette aree.<\/p>\n Gli obiettivi principali<\/strong> erano e sono quelli di attirare grandi gruppi per favorire l\u2019incremento della manodopera locale, anche riassorbendo la fuoriuscita di forza lavoro proveniente da aree in crisi, rafforzare settori che nelle varie regioni candidate (ora diventate ZES) hanno gi\u00e0 una consistente base produttiva, promuovere investimenti da parte di piccole e medie aziende locali nei settori di riferimento dell\u2019economia regionale e rilanciare con vigore le funzioni produttive dei sistemi portuali, delle piattaforme e degli snodi logistici delle regioni con integrazione dei sistemi logistici. La norma introduce per i soggetti che investono nelle aree ZES<\/strong> varie forme di incentivi consistenti in agevolazioni di tipo fiscale e non solo. Le inefficienze del sistema logistico e portuale italiano rappresentano il punto di partenza per poter comprendere il processo di istituzione delle ZES.<\/p>\n Per Zona ZES si intende<\/strong> un\u2019area ben delineata e identificata che si trovi nel territorio italiano; le aree sebbene possano essere non adiacenti devono avere un nesso economico funzionale (e comprendere una area portuale secondo le caratteristiche definite a livello comunitario dal Regolamento UE 1315\/20137). Il criterio di individuazione delle aree doveva rispettare lo spirito della norma istitutiva delle ZES considerando le infrastrutture esistenti e quelle da potenziare, con particolare riferimento a porti, aree retroportuali, interporti, aeroporti, piastre logistiche, zone industriali, aree ASI e aree PIP.<\/p>\n Ciascuna ZES \u00e8 stata istituita con d.p.c.m., su richiesta di istituzione da parte delle Regioni interessate con la presentazione di un piano di sviluppo strategico nel rispetto delle modalit\u00e0 e dei criteri individuati dall\u2019 art. 4, comma 3 del d.l. 91\/2017. Di conseguenza, i requisiti per l\u2019istituzione della ZES sono:<\/p>\n Le ZES in vigore fino al 31 dicembre 2023<\/strong> sono 8<\/strong>, di cui 6 regionali\/intraregionali (Abruzzo, Campania, Calabria, Sardegna, Sicilia Orientale, Sicilia Occidentale) e 2 interregionali (Puglia \u2013 Molise, Puglia \u2013 Basilicata), e al loro interno sono stati individuati comuni (o loro porzioni) ammissibili ai benefici.<\/p>\n La durata delle ZES non doveva essere inferiore a 7 anni e non superiore a 14 anni, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 7 anni su richiesta delle regioni interessate.<\/p>\n Ogni regione ha predisposto un piano strategico di sviluppo nel quale sono stati descritti gli scenari economici di riferimento; nell\u2019ambito di queste analisi, una sola regione, la Sicilia, con una delibera della Giunta, ha indicato specificamente le attivit\u00e0 che possono accedere ai benefici da ZES, individuandone anche i codici Ateco<\/strong>, mentre altre hanno indicato in maniera meno analitica le attivit\u00e0, che se attive nelle aree ZES, possono accedere a tutte le agevolazioni previste dalla normativa.<\/p>\n Tanto premesso, in merito ai requisiti soggettivi, \u00e8 possibile fare riferimento alla legge 208 del 2015 che disciplina l\u2019accesso al credito d\u2019imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, meglio noto come bonus Sud10.<\/p>\n Tale disciplina, in vigore fino al 31 dicembre 2023<\/strong>, conferma un primo e importante indirizzo in riferimento all\u2019ambito di applicazione oggettivo delle ZES riferibile a due tipologie di soggetti:<\/p>\n La norma di riferimento, recepita anche per le agevolazioni originate dall\u2019insediamento nelle zone ZES, individua le attivit\u00e0 escluse dalle agevolazioni.<\/p>\n Le agevolazioni non si applicano ai soggetti che operano nei settori dell\u2019industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonch\u00e9 ai settori creditizio, finanziario e assicurativo e alle aziende in difficolt\u00e0.<\/p>\n Per quanto concerne le attivit\u00e0 agevolabili suggerite nei piani strategici di ciascuna Regione, in relazione al periodo 2017-2023, tutti i piani strategici di sviluppo regionali hanno individuato (suggerito e\/o da promuovere) alcune attivit\u00e0, in relazione al proprio contesto economico, alle\u00a0 potenzialit\u00e0 del territorio, alle strutture gi\u00e0 esistenti e sulla base di analisi storiche dei principali dati dei settori specifici su cui fare riferimento, con la finalit\u00e0 di raggiungere i diversi obiettivi finali che le ZES si prefiggono. Per consentire un approccio immediato all\u2019argomento si espone di seguito una tabella sinottica con l\u2019indicazione delle regioni ZES e delle attivit\u00e0 che l\u2019ente intende promuovere e rafforzare maggiormente in funzione delle analisi anzidette, correlate pi\u00f9 in dettaglio ai singoli Comuni (fonte: singoli piani strategici di sviluppo).<\/p>\n <\/p>\n Per quanto riguarda le tipologie di interventi ammessi alle agevolazioni<\/strong>, il legislatore indica espressamente la locuzione di \u201cincremento di investimenti\u201d<\/strong>, che si rileva anche dalle istruzioni relative al nuovo modello di richiesta \u2013 per l\u2019anno 2023 \u2013 per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, nei comuni del sisma del centro Italia, nelle zone economiche speciali e nelle zone logistiche semplificate (Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche) nelle quali sono confermate le fattispecie di investimento agevolabili, cosi riepilogate:<\/p>\n Anche per gli investimenti nelle ZES<\/strong> il riferimento normativo \u00e8 l\u2019art. 1, comma 99 l. 208\/2015 e, di conseguenza, i beni agevolabili devono riguardare gli attivi fissi materiali e immateriali \u2013 acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria13 \u2013 e non possono prevedere casi di sostituzione, n\u00e9 acquisto di componenti di impianti gi\u00e0 esistenti. Di seguito, una tabella di riepilogo degli investimenti agevolabili:<\/p>\n L’art. 57, comma 1, lett. b), num. 4) del d.l. 77\/2021, in vigore dal 1\u00b0 giugno 2021<\/strong>, ha esteso il credito di imposta ZES all’acquisto di immobili strumentali14. In tale contesto, si \u00e8 inserito successivamente il d.l. 36\/202215, in vigore dal 1\u00b0 maggio 2022<\/strong>. In particolare, all\u2019art. 37 di tale norma (\u201cDisposizioni in materia di ZES e ZLS\u201d), \u00e8 riportato tra l\u2019altro che \u201cIl credito di imposta \u00e8 esteso all\u2019acquisto di terreni e all\u2019acquisizione, alla realizzazione ovvero all\u2019ampliamento di immobili strumentali agli investimenti\u201d<\/em>.<\/p>\n In relazione all\u2019acquisto di immobili strumentali, giova sottolineare come, ai fini della fruizione del credito d\u2019imposta, in base all\u2019interpretazione dell\u2019Agenzia delle entrate<\/a> essi debbano rispettare il requisito della \u201cnovit\u00e0\u201d. Per il credito d\u2019imposta ZES<\/strong> in vigore fino al 31 dicembre 2023<\/strong>, il limite massimo per ciascun progetto d\u2019investimento, indipendentemente dalla dimensione dell\u2019impresa \u00e8 di 50 milioni di euro<\/strong> per gli investimenti realizzati entro il 31 maggio 2021 e di 100 milioni di euro<\/strong> per gli investimenti realizzati dal 1\u00b0 giugno 2021<\/strong>.<\/p>\n Tra i principali incentivi destinati agli investimenti realizzati nella Zone Economiche Speciali<\/strong>, \u00e8 possibile annoverare il credito d\u2019imposta per gli investimenti effettuati<\/strong> e la riduzione del 50%<\/strong> dell\u2019imposta sul reddito d\u2019impresa derivante dallo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 nella ZES.<\/p>\n Per quanto riguarda la prima agevolazione<\/strong>, nella tabella seguente sono sintetizzati i limiti di intensit\u00e0 di aiuto previsti.<\/p>\n \u00c8 importante ricordare che il credito d\u2019imposta \u00e8 revocato nel caso in cui l\u2019azienda beneficiaria non mantenga l\u2019investimento per almeno 7 anni dopo il completamento del progetto di sviluppo.<\/p>\n Ai fini della fruizione della riduzione dell\u2019aliquota IRES, la legge di bilancio 2021<\/strong> prevede il rispetto congiunto dei seguenti requisiti:<\/p>\n Nell\u2019ambito delle agevolazioni previste, \u00e8 opportuno rilevare altres\u00ec l\u2019Istituzione di zone franche doganali (ZFD) ai sensi del Regolamento (UE) n. 952\/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. Si tratta di territori interclusi e delimitati dove \u00e8 possibile depositare, effettuare manipolazioni e svolgere lavorazioni di merci terze in regime di temporanea importazione in sospensione dal pagamento dei diritti doganali (dazi e IVA all\u2019importazione) e di semplificazioni delle formalit\u00e0 di spedizione, riducendo una serie di costi che incidono in maniera significativa sul budget aziendale.<\/p>\n Di seguito un\u2019elencazione, seppur non esaustiva, di quanto \u00e8 possibile effettuare al loro interno e dei consequenziali benefici:<\/p>\n Ulteriori agevolazioni agli investimenti nelle ZES<\/strong> sono rappresentate da procedure semplificate, relative ai regimi speciali operanti nelle ZES disciplinati dal d.l. 91\/2017 (artt. 5 e 5-bis), modificato dal d.l. 77\/2021 (art. 57), che ha introdotto ulteriori misure di rafforzamento e semplificazione, anche ai fini dell\u2019attuazione degli interventi previsti dal PNRR. In particolare, le misure in oggetto prevedono:<\/p>\n <\/p>\n Per fruire del credito di imposta in zona ZES<\/strong> i soggetti beneficiari dovranno presentare apposita comunicazione telematica all\u2019Agenzia delle Entrate nella quale saranno indicati i dati degli investimenti e la fruizione del credito. La comunicazione relativa agli investimenti effettuati fino al 31.12.2023<\/strong> pu\u00f2 essere presentata entro il 31.12.2024<\/strong>, esclusivamente con le seguenti modalit\u00e0 telematiche:<\/p>\n Il soggetto beneficiario potr\u00e0 utilizzare il credito spettante dal 5\u00b0 giorno successivo al ricevimento della data di rilascio della ricevuta che attesta l\u2019ottenimento del credito di imposta, a condizione che gli investimenti effettuati siano stati effettivamente conclusi. L\u2019Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 6906 denominato \u201cCredito d\u2019imposta investimenti ZES – art. 5, comma 2, decreto-legge 20 giugno 2017, n.91\u201d.<\/p>\n l modello di domanda per accedere al credito d\u2019imposta, relativo alle spese sostenute nel 2023, per gli investimenti effettuati nelle ZES pu\u00f2 essere inviato fino alla scadenza del 31 dicembre 2024<\/strong>. Lo stesso si compila attraverso l\u2019apposito software \u201cCIM23\u201d<\/strong> ed \u00e8 composto da sei sezioni:<\/p>\n 1-<\/strong> Frontespizio, che contiene i dati dell\u2019impresa beneficiaria e del rappresentante firmatario della comunicazione, l\u2019informativa sul trattamento dei dati personali, la rinuncia al credito richiesto o la rettifica di una precedente comunicazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio<\/p>\n 2- Quadro A<\/strong>, con i dati relativi al progetto di investimento e al credito d\u2019imposta.<\/p>\n 3- Quadro B<\/strong>, con i dati relativi alla struttura produttiva.<\/p>\n 4- Quadro C<\/strong>, con l\u2019elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.<\/p>\n 5- Quadro D<\/strong>, con l\u2019elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti de minimis.<\/p>\n 6-<\/strong> Quadro T,<\/strong> contenente il riepilogo della comunicazione.<\/p>\n La presentazione del modulo<\/strong> si effettua esclusivamente in via telematica<\/strong> mediante i servizi resi disponibili nell\u2019area riservata del sito dell\u2019Agenzia delle entrate, a cui si pu\u00f2 accedere con l\u2019identit\u00e0 SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall\u2019Agenzia delle Entrate<\/a>. Secondo le indicazioni dell\u2019Agenzia, laddove, in seguito al completamento dell\u2019investimento, dovesse risultare necessario modificare gli importi indicati in via previsionale, l\u2019azienda dovr\u00e0 procedere alla rettifica delle somme, compilando nuovamente il modello in tutte le sue parti e barrando nel frontespizio la casella relativa alla rettifica, indicando il numero di protocollo della comunicazione oggetto di modifica. La comunicazione di rettifica sostituisce, in tal modo, la precedente istanza.<\/p>\n Lo stesso modello pu\u00f2 essere utilizzato anche nel caso in cui l\u2019azienda volesse annullare una comunicazione gi\u00e0 inviata, rinunciando totalmente al credito d\u2019imposta predentemente richiesto: in tale circostanza, \u00e8 necessario barrare la casella relativa alla rinuncia e indicare il numero di protocollo attribuito alla comunicazione che si intende annullare. In tal caso, i quadri A, B, C e D non vanno compilati e nel riquadro \u201cDichiarazione sostitutiva di atto notorio\u201d non va apposta la firma.<\/p>\n Con riferimento a eventuali possibili verifiche da parte delle Autorit\u00e0<\/strong>, \u00e8 opportuno che l\u2019impresa beneficiaria conservi la seguente documentazione al fine di poter rendicontare le spese di acquisizione delle immobilizzazioni in relazione alle quali il credito d\u2019imposta maturato \u00e8 stato utilizzato in compensazione con modello di pagamento F24:<\/p>\n La legge n. 18 del 2017 ha introdotto nel decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, l\u2019art. 7-quater che ha recato modifiche alla disciplina del credito d\u2019imposta in esame.<\/p>\n In particolare, il comma 102 dell\u2019art. 1 della legga 28 dicembre 2015, n. 208 \u2013 che vietava il cumulo \u2013 \u00e8 stato sostituito dal seguente: \u00ab102. Il credito d\u2019imposta \u00e8 cumulabile<\/strong> con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell\u2019intensit\u00e0 o dell\u2019importo di aiuto pi\u00f9 elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento\u00bb.<\/p>\n <\/p>\n La disciplina del credito d\u2019imposta per gli investimenti nelle ZES \u00e8 la stessa di quella prevista per gli investimenti nel Mezzogiorno (commi da 93 a 107 dell\u2019art. 1 l. 208\/2015) sia dal punto di vista fiscale che contabile.<\/p>\n Nulla \u00e8 stato disposto dal legislatore in merito alla tassabilit\u00e0 del credito d\u2019imposta e, a tal proposito, la circolare n. 34\/E del 2016 precisa, al paragrafo 6, che: \u201cIn assenza di un\u2019espressa esclusione normativa il credito d\u2019imposta in esame \u00e8 da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ci\u00f2 comporta, tra l\u2019altro, che tale credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, \u00e8 da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito d\u2019impresa\u201d<\/em>.<\/p>\n Il credito di imposta in esame andr\u00e0 indicato anche in dichiarazione dei redditi nel quadro RU:<\/p>\n Nel quadro RU sotto il codice dichiarazione \u201cE5 \u2013 investimenti in beni strumentali\/ZES\u201d al rigo RU5 andr\u00e0 indicato l\u2019importo complessivo del credito spettante nel periodo di riferimento.<\/p>\n Il credito di imposta in esame andr\u00e0 indicato anche in dichiarazione dei redditi nel quadro RU<\/strong>:<\/p>\n Nel quadro RU sotto il codice dichiarazione \u201cE5 \u2013 investimenti in beni strumentali\/ZES\u201d al rigo RU5 andr\u00e0 indicato l\u2019importo complessivo del credito spettante nel periodo di riferimento.<\/p>\n Il credito maturato pu\u00f2 essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilit\u00e0 dello stesso e senza alcuna scadenza temporale.<\/p>\n I commi 173-176 dell\u2019art. 1 della legge n. 178\/2020 prevedono, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all\u2019interno delle Zone Economiche Speciali, una riduzione del 50%<\/strong> dell\u2019imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 nella ZES, a decorrere dal periodo d\u2019imposta nel corso del quale \u00e8 stata intrapresa l\u2019attivit\u00e0 e per i sei periodi d\u2019imposta successivi.<\/p>\n L\u2019agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti da:<\/p>\n Per previsione legislativa, la riduzione del 50%<\/strong> dell\u2019imposta sul reddito costituisce un aiuto \u201cde minimis\u201d e come tale deve essere trattato dal beneficiario. In particolare, si tratta di un aiuto \u201cde minimis\u201d automatico in quanto la sua fruizione non \u00e8 subordinata ad alcuna richiesta o autorizzazione, ma \u00e8 semplicemente rimessa alle decisioni del beneficiario, il quale ha il conseguente obbligo di indicarlo nel prospetto degli \u201cAiuti di Stato\u201d al fine di consentire all\u2019Agenzia delle Entrate <\/a>l\u2019aggiornamento del registro nazionale degli stessi. Di conseguenza, ai fini della fruizione dell\u2019agevolazione in oggetto, le imprese dovranno verificare la capienza del proprio plafond in relazione a eventuali ulteriori misure in \u201cde minimis\u201d utilizzate.<\/p>\n La riduzione dell\u2019IRES va riportata nel Quadro RN \u2013 Determinazione dell\u2019IRES al rigo RN7 colonna 2, indicando l\u2019aliquota del 12%<\/strong>:<\/p>\n Secondo le istruzioni dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/a>, <\/strong>al fine di fruire dell\u2019agevolazione, il contribuente deve compilare la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nei righi RS491 e RS492: in<\/p>\n Il credito d\u2019imposta, essendo commisurato al costo dei beni strumentali ammortizzabili, costituisce un contributo in conto impianti. Il documento OIC 16 prevede due metodi per l\u2019imputazione dei contributi in conto impianti a Conto economico in relazione alla vita utile dei cespiti a cui si riferiscono:<\/p>\n <\/p>\n Con il d.l. 124\/2023 pubblicato in G.U. il 19 Settembre 2023 (\u201cDL Sud\u201d), \u00e8 stata istituita la ZES unica con entrata in vigore a partire dal 1\u00b0 gennaio 2024, che ha comportato il superamento delle precedenti otto Zone Economiche Speciali<\/strong>.<\/p>\n La nuova ZES Unica comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La relazione di accompagnamento al DL Sud afferma che la nuova impostazione \u00e8 stata elaborata in quanto il sistema precedente delle ZES \u00abnon risulta funzionale rispetto allo scopo della disciplina che le ha istituite, vale a dire la promozione dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno<\/strong> in una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo\u00bb.<\/p>\n Di seguito sono approfondite le principali caratteristiche del nuovo strumento.<\/p>\n Cabina di regia interministeriale<\/strong>: La cabina di regia \u00e8 presieduta dal Ministro Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR ed \u00e8 composta da 13 ministri. I compiti principali della cabina di regia sono quelli di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attivit\u00e0 della ZES.<\/p>\n Struttura di missione <\/strong>La struttura di missione \u00e8 alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, ha a capo un coordinatore, \u00e8 rinnovabile fino al 2034 e svolge:<\/p>\n Con l\u2019istituzione della ZES Unica sar\u00e0 possibile il rilascio in via telematica di una ricevuta che indica i termini entro i quali l\u2019Amministrazione \u00e8 tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell\u2019istanza relativa all\u2019avvio dell\u2019attivit\u00e0. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione deve convocare la conferenza dei servizi.<\/p>\n \u00c8 confermato lo strumento del credito d\u2019imposta per acquisto beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, acquisto terreni, acquisizione, realizzazione o ampliamento immobili strumentali agli investimenti. Rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa, le intensit\u00e0 del credito d\u2019imposta sono state modificate in base alla nuova Carta nazionale degli aiuti a finalit\u00e0 regionale 2022-2027<\/strong>, come riportato nella tabella che segue.<\/p>\n In base all\u2019art. 6<\/strong>, comma 5 del d.l. 124\/2023, il credito d\u2019imposta \u00e8 cumulabile con aiuti \u201cde minimis\u201d<\/em> e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell\u2019intensit\u00e0 o dell\u2019importo di aiuto pi\u00f9 elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.<\/p>\n Rispetto a quanto indicato in precedenza, per la ZES unica non \u00e8 stata riproposta la riduzione del 50%<\/strong> dell\u2019IRES derivante dallo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 nella ZES.<\/p>\n Anche la nuova normativa consente la possibilit\u00e0 di istituire zone franche doganali19 intercluse su indicazione della Struttura di missione o su iniziativa delle Autorit\u00e0 di sistema portuale. Al momento, solo Puglia e Molise hanno istituito le nuove Zone Franche Doganali in Italia.<\/p>\n Le ZFD consentiranno alle imprese di importare, stoccare, manipolare e trasformare le merci in sospensione di dazi doganali e IVA, oltre che di godere delle semplificazioni amministrative (tempi certi e celeri per il rilascio delle Autorizzazioni Uniche) e delle agevolazioni fiscali (credito d\u2019imposta) previste in area ZES, determinando notevolissimi vantaggi competitivi alle imprese sul mercato globale.<\/p>\n Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all\u2019art. 2, del Regolamento (UE) n. 651\/201421, riguardano:<\/p>\n Gli investimenti nelle aree ZES, seppur in solo due anni di effettiva operativit\u00e0, hanno comportato un significativo impatto economico.<\/p>\n Un\u2019analisi sull\u2019efficacia delle ZES quali strumenti di attrattivit\u00e0 per gli investimenti nel Mezzogiorno <\/strong>ha messo in luce che, se tutte le ZES avessero performato come quelle della Campania e della Calabria, si genererebbe un effetto positivo sull\u2019economia nazionale, direttamente e indirettamente, di circa 83 miliardi di Euro<\/strong>.<\/p>\n La nuova ZES Unica<\/strong>, per produrre gli effetti auspicati, dovr\u00e0 fornire certezza soprattutto in merito alle misure fiscali e all\u2019orizzonte temporale. Solo in questo modo le imprese e i dottori commercialisti a loro fianco potranno cogliere le opportunit\u00e0 aperte a chiunque voglia investire nei territori del Mezzogiorno<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n Clicca qui per scaricare il Documento\u00a0<\/strong><\/a><\/p>\nQuadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2023 e delle opportunit\u00e0 future<\/strong><\/p>\n
Parte I<\/strong><\/h2>\n
Le origini delle ZES<\/strong><\/h3>\n
1. Le ZES nel mondo<\/strong><\/h3>\n
2. Le ZES in Italia (2017-2023)<\/strong><\/h3>\n
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L\u2019ambito di applicazione soggettivo e oggettivo (2017-2023)<\/strong><\/h3>\n
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<\/p>\n
I Principali vantaggi delle ZES (2017-2023)<\/strong><\/h3>\n
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PARTE II<\/strong><\/h2>\n
Modalit\u00e0 operative per l\u2019ottenimento del credito d\u2019imposta ZES per l\u2019anno 2023<\/strong><\/h3>\n
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1. Adempimenti procedurali ed operativit\u00e0 (2017-2023)<\/strong><\/h3>\n
Comunicazione<\/strong><\/h3>\n
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<\/p>\n
1.2. Fascicolo documentale<\/strong><\/h3>\n
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1.3. Cumulabilit\u00e0<\/strong><\/h3>\n
PARTE III<\/strong><\/h2>\n
Ulteriori aspetti fiscali e contabili del credito d\u2019imposta ZES<\/strong><\/h3>\n
1. Trattamento fiscale del credito d\u2019imposta (2017-2023)<\/strong><\/h3>\n
1.1 Credito d\u2019imposta in dichiarazione dei redditi<\/strong><\/h3>\n
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1.2 Credito d\u2019imposta in dichiarazione dei redditi<\/strong><\/h3>\n
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2. Trattamento fiscale relativo alla riduzione IRES (2021-2023)<\/strong><\/h3>\n
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2.1 Riduzione Ires in dichiarazione<\/strong><\/h3>\n
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3. Aspetti contabili<\/strong><\/h3>\n
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PARTE IV<\/strong><\/h2>\n
ZES unica per il Mezzogiorno<\/strong><\/h3>\n
1. Le ZES in Italia dal 01.01.2024<\/strong><\/h3>\n
1.1 La governance<\/strong><\/h3>\n
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1.2 I principali vantaggi della ZES Unica<\/strong><\/h3>\n
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1.3 Gli investimenti agevolabili nella ZES unica: tipologia e limiti<\/strong><\/h3>\n
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Il credito d\u2019imposta \u00e8 rideterminato se: <\/strong><\/h3>\n
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Conclusioni<\/strong><\/h3>\n