{"id":2443,"date":"2024-03-07T12:31:46","date_gmt":"2024-03-07T11:31:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professioniteam.it\/?p=2443"},"modified":"2024-03-08T11:38:17","modified_gmt":"2024-03-08T10:38:17","slug":"le-zone-economiche-speciali-sintesi-adempimenti-investimenti-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professioniteam.it\/le-zone-economiche-speciali-sintesi-adempimenti-investimenti-2023\/","title":{"rendered":"Le Zone Economiche Speciali: quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2023 e delle opportunit\u00e0 future"},"content":{"rendered":"

\"\"Quadro di sintesi degli adempimenti per investimenti 2023 e delle opportunit\u00e0 future<\/strong><\/p>\n

Premessa<\/strong><\/p>\n

Le Zone Economiche Speciali (ZES),<\/strong> in Italia, sono state istituite nel 2017<\/strong>, al fine di favorire lo sviluppo delle imprese presenti e l\u2019insediamento di nuove attivit\u00e0 nelle regioni del Mezzogiorno<\/strong>, tramite semplificazioni degli adempimenti amministrativi e burocratici, agevolazioni fiscali e doganali.<\/p>\n

Il percorso attuativo delle ZES \u00e8 stato cos\u00ec complesso da renderle completamente operative solo tra il 2021 e 2022<\/strong>, vedendo, infatti, solo nell\u2019estate del 2022 l\u2019apertura dello \u201csportello unico digitale\u201d SUD).<\/p>\n

Alle Zone Economiche Speciali per interventi infrastrutturali <\/strong>sono destinati 630 milioni<\/strong> del PNRR, da utilizzare per il collegamento delle aree ZES alla rete nazionale dei trasporti e alle reti transeuropee, e 1,2 miliardi di euro<\/strong> per l\u2019ammodernamento e il potenziamento dei porti presenti all\u2019interno delle zone stesse.<\/p>\n

Dal 1\u00b0 gennaio 2024<\/strong>, \u00e8 stata istituita una Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno<\/strong>, che andr\u00e0 a sostituire le attuali 8 ZES. Infatti, con la pubblicazione del d.l. 124\/20231 (c.d. decreto Sud) \u00e8 stata apportata una profonda revisione dell\u2019istituto in oggetto.<\/p>\n

La ratio della riforma pu\u00f2 essere colta all\u2019interno della relazione governativa di accompagnamento al decreto Sud, nella parte in cui si afferma che il sistema delle ZES in vigore \u201cnon risulta funzionale rispetto allo scopo della disciplina che le ha istituite, vale a dire la promozione dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno in una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo\u201d<\/em>.<\/p>\n

Il Governo, con l\u2019introduzione della ZES Unica<\/strong>, vuol favorire una programmazione maggiormente integrata e coordinata, ma, allo stesso tempo, conservare le specificit\u00e0 dei territori coinvolti. In relazione all\u2019argomento in oggetto, il presente documento intende fornire alcune informazioni di base e spunti operativi, con particolare riferimento alle agevolazioni relative gli investimenti realizzati nel 2023<\/strong> e agli adempimenti da effettuare. L\u2019elaborato introduce altres\u00ec il tema della nuova ZES Unica, in vigore a partire dal 1\u00b0 gennaio 2024<\/strong>.<\/p>\n

Parte I<\/strong><\/h2>\n

Le origini delle ZES<\/strong><\/h3>\n

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1. Le ZES nel mondo<\/strong><\/h3>\n

Secondo un rapporto Ocse2, gli interventi nelle ZES possono essere suddivisi in due macrocategorie:<\/p>\n

misure fiscali<\/strong> (es. esenzioni\/riduzioni imposte reddito societ\u00e0 \u2013 credito imposta investimenti\u00a0riduzione imposte dividendi \u2013 esenzione IVA \u2013 esenzione dazi doganali \u2013 ecc.);<\/p>\n

misure NON fiscali<\/strong> (es. interventi di semplificazione normativa \u2013 riduzione oneri e tempi amministrativi).<\/p>\n

L\u2019UNCTAD all\u2019interno di una pubblicazione annuale di \u201cWORLD INVESTMENT REPORT\u201d ha dedicato un intero capitolo alle \u201cSPECIAL ECONOMIC ZONES\u201d, definendo le ZES come aree geografiche delimitate di uno Stato dove vengono concesse agevolazioni, incentivi fiscali e semplificazioni normative al fine di promuovere la crescita economica e sociale del territorio interessato.<\/p>\n

Lo studio mette in evidenza come le prime ZES nel mondo nascono tra gli anni \u201860 e \u201870<\/strong>, si diffondono negli anni \u201880<\/strong>, e registrano una forte accelerazione nel periodo tra gli anni \u201890 \u2013 2000<\/strong>. Ad oggi, tenendo presente il trend di crescita stimato, esistono circa 6.000<\/strong> ZES in circa 140 Paesi<\/strong>. La ricerca mostra altres\u00ec come le aree ZES<\/strong> nel mondo abbiano continuato a svilupparsi anche a causa della competizione a livello internazionale dei governi, volta ad attrarre sempre maggiori investimenti sui propri territori.<\/p>\n

La pi\u00f9 elevata concentrazione delle ZES si trova in Cina, con circa il 50%<\/strong> del totale mondiale. In\u00a0 Europa, la maggior densit\u00e0 \u00e8 riscontrata in Polonia che gi\u00e0 nel corso del 1994<\/strong> ha istituito la prima ZES<\/strong>, attraendo oltre 170 miliardi di euro<\/strong> di investimenti ed estendendo fino al 2026<\/strong> le misure agevolative.<\/p>\n

Assonime, nelle note e studi n. 6\/2023 cita due casi di studio, vale a dire la ZES di Shenzhen istituita nel 1980 e le ZES in Polonia create a partire dal 1994<\/strong>. La prima, quella cinese, \u00e8 stata realizzata in un\u2019area geografica strategica per il Paese, essendo Shenzhen vicina ad Hong Kong e quindi attrattiva per gli investimenti stranieri. L\u2019obiettivo del governo cinese \u00e8 quello di far diventare l\u2019intera area di rilevanza mondiale.<\/p>\n

Il secondo caso di studio riguarda le ZES in Polonia, primo paese europeo ad istituirne e ad aver attratto oltre 170 miliardi di Euro<\/strong>. Il successo delle ZES polacche \u00e8 dovuto principalmente alla riduzione delle imposte sui redditi, all\u2019ottenimento di terreni dove insediare le attivit\u00e0 economiche a prezzi agevolati, nonch\u00e9 agli sgravi fiscali relativi alle tasse sugli immobili. A queste agevolazioni vanno aggiunte le procedure di insediamento semplificate dal punto di vista amministrativo.<\/p>\n

2. Le ZES in Italia (2017-2023)<\/strong><\/h3>\n

Le ZES in Italia sono state introdotte con d.l. 91 del 20176. L\u2019obiettivo indicato nell\u2019art 4 della norma \u00e8 favorire le corrette condizioni per consentire lo sviluppo in alcune aree italiane di aziende gi\u00e0 operanti o favorire l\u2019insediamento di nuove imprese in dette aree.<\/p>\n

Gli obiettivi principali<\/strong> erano e sono quelli di attirare grandi gruppi per favorire l\u2019incremento della manodopera locale, anche riassorbendo la fuoriuscita di forza lavoro proveniente da aree in crisi, rafforzare settori che nelle varie regioni candidate (ora diventate ZES) hanno gi\u00e0 una consistente base produttiva, promuovere investimenti da parte di piccole e medie aziende locali nei settori di riferimento dell\u2019economia regionale e rilanciare con vigore le funzioni produttive dei sistemi portuali, delle piattaforme e degli snodi logistici delle regioni con integrazione dei sistemi logistici. La norma introduce per i soggetti che investono nelle aree ZES<\/strong> varie forme di incentivi consistenti in agevolazioni di tipo fiscale e non solo. Le inefficienze del sistema logistico e portuale italiano rappresentano il punto di partenza per poter comprendere il processo di istituzione delle ZES.<\/p>\n

Per Zona ZES si intende<\/strong> un\u2019area ben delineata e identificata che si trovi nel territorio italiano; le aree sebbene possano essere non adiacenti devono avere un nesso economico funzionale (e comprendere una area portuale secondo le caratteristiche definite a livello comunitario dal Regolamento UE 1315\/20137). Il criterio di individuazione delle aree doveva rispettare lo spirito della norma istitutiva delle ZES considerando le infrastrutture esistenti e quelle da potenziare, con particolare riferimento a porti, aree retroportuali, interporti, aeroporti, piastre logistiche, zone industriali, aree ASI e aree PIP.<\/p>\n

Ciascuna ZES \u00e8 stata istituita con d.p.c.m., su richiesta di istituzione da parte delle Regioni interessate con la presentazione di un piano di sviluppo strategico nel rispetto delle modalit\u00e0 e dei criteri individuati dall\u2019 art. 4, comma 3 del d.l. 91\/2017. Di conseguenza, i requisiti per l\u2019istituzione della ZES sono:<\/p>\n